Jonathan Le Donne

Criminalista

La scena del crimine: il sopralluogo forense

2023-02-21 13:25:34

L’esame della scena del crimine e tutto ciò che ne consegue necessita di un’attività concertata di tutti i professionisti, ognuno dei quali ha un ruolo preciso e fondamentale nell’economia della fase investigativa.

Durante il sopralluogo ritroviamo infatti: il Pubblico Ministero nell’esercizio della sua attività istituzionale d’indagine, il medico legale nell’esercizio di quelle attività di carattere scientifico quali la verifica dello stato dei luoghi, la ricerca e l’assicurazione delle cose e delle tracce pertinenti al reato utili per l’identificazione del reo e della vittima, per la ricostruzione della dinamica dell’evento e per l’accertamento delle circostanze in cui esso si è realizzato, anche in relazione alla verifica del modus operandi dell’autore del reato. Inoltre troviamo altri soggetti quali gli investigatori scientifici, che eseguono i rilievi fotografici, prelevano i reperti biologici, ricercano le impronte digitali.

L’aiuto che può fornire la scienza nella risoluzione delle controversie non attiene il solo ambito processuale penale ed oggi, visto il trattamento di favore riservato dalla giurisprudenza alla prova scientifica ed in particolare alla prova del DNA (che è l’unico mezzo di prova capace di definire anche le controversie civili con un grado altissimo di certezza), la scienza presenzia molto più spesso ai processi, fornendo al diritto la possibilità di risolvere con più celerità le cause che altrimenti sarebbero destinate a prolungarsi negli anni per poi giungere ad una sentenza che sarebbe dettata dall’interpretazione del singolo magistrato.

Quando si procede all’esame dell’area coinvolta dall’evento bisogna tenere in considerazione una distinzione tra luogo aperto o luogo chiuso; i principi generali metodologici da seguire sono uguali, le uniche differenze che si possono riscontrare sono attinenti alla fase operativa. Le prime attività rilevanti sono quelle che concernono la registrazione dell’orario di accesso al luogo, della temperatura dell’ambiente e delle condizioni metereologiche (di importanza nei reati perpetrati nei luoghi aperti). Le vie di accesso al luogo sono prese in considerazione al fine di valutare le modalità di accesso in senso stretto o le modalità di fuga o di abbandono della sede; quando si tratta di luogo aperto si presta attenzione al contenuto naturale del terreno (alberi, rovi, terreno, steccati ecc.) al fine di valutarne i caratteri propri generali e le particolarità. E’, dunque, necessario ab initio rilevare la sede, la posizione, la forma, la dimensione, il colore, l’odore di ogni cosa osservata al fine di rendere più dettagliata possibile la descrizione di ogni particolare; dopo una prima descrizione d’insieme si passa ad un’analisi più dettagliata e minuziosa, procedendo con un ordine logico.

Importanti nell’indirizzare le indagini degli inquirenti sono le impronte, che sono segni necessariamente creati dal contatto tra due superfici; esse possono essere prodotte dall’uomo (impronte digitali), dagli animali (impronte lasciate dalle zampe) o da oggetti inanimati (ad es. da pneumatici lasciate sul terreno); simili a queste e con le stesse caratteristiche sono anche le impronte di scarpe lasciate sul terreno. Tra le impronte lasciate dall’uomo, importanti sono le impronte da impressione lasciate nel terreno dalle suole delle scarpe: da queste, in alcuni casi è possibile individuare la tipologia di scarpa ed a volte caratteristiche individualizzanti della singola calzatura e qualora siano numerose le tracce si possono avere informazioni sulla dinamica.

Le impronte digitali, possono essere latenti o visibili e quelle latenti vanno evidenziate per mezzo di metodologie che richiedono l’impiego di strumenti quali luci o prodotti chimici specifici. Dopo che si è proceduto alla ricognizione del contenuto naturale del luogo si procederà all’esame del contenuto accessorio, consistente in macchie, residui organici e oggetti. Le macchie possono essere determinate da materiale biologico di origine umana (sangue, urina, feci, sperma, saliva, ecc.) o di altra origine (olio, vino, coloranti, benzina, ecc.). Le tracce di sangue sono importanti in quanto possono permettere di ricostruire la crimodinamica dell’evento.

Gli investigatori, dunque, analizzeranno le pozze (per esempio quelle dovute al deflusso di sangue dal corpo della vittima), gli schizzi (per esempio quali conseguenze dello sparo), le gocciolature (per esempio il coltello sporco di sangue dal quale cola il sangue mentre si cammina). Tale attività rientra tra le metodiche utilizzate dagli investigatori della scientifica attraverso un settore delle scienze forensi denominato B.P.A (Bloodstain Pattern Analysis).

Jonathan Le Donne

Criminalista

Le nuove norme in materia di separazione personale fra coniugi

2023-02-21 09:22:37

La nostra società è costretta ad affrontare e risolvere casi sempre più frequenti di famiglie in conflitto. In realtà le coppie in crisi o in via di divorzio dovrebbero affrontare un momento così difficile in maniera costruttiva nell’interesse dei figli, se ci sono, ma anche nell’interesse personale proprio della coppia perché non si trascenda nel trash del litigio che per anni ha occupato le stanze giudiziarie, insomma ci si potrebbe e dovrebbe separare con amore.

Il nostro ordinamento giuridico, prima della Legge n. 162/2014, individuava due tipologie di separazione personale dei coniugi quella consensuale e quella giudiziaria. La prima caratterizzata da celerità del giudizio basata su un accordo delle parti inerente tutte le questioni sia patrimoniali che in merito alla prole ed al loro affidamento, tale accordo veniva omologato davanti al Presidente del Tribunalecosicché nel giro di qualche mese tutto era finito. Quella giudiziale più complessa e lunga nella durata, talvolta anche anni, caratterizzata dalla contrapposizione di interessi conflittuali dei coniugi in quanto i dissapori del fallimento matrimoniale non riuscivano a trovare una definizione pacifica sia per quel che riguardava la gestione dei figli che il mantenimento e di fatto si trattava di affrontare un processo civile vero e proprio con notevole aggravio di spese legali per le coppie già in difficoltà oltre che di carico lavorativo per gli uffici giudiziari.

Queste erano le due strade previste prima dell’avvento del D.L. 132/2014 convertito in legge il 10 novembre 2014 dalla Legge n. 162, che ha previsto il riassetto del processo civile e la riduzione dell’arretrato giudiziario.

Oggi la coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare non dovrà necessariamente rivolgersi al giudice, ma avrà la possibilità di scegliere tre strade:

1) presentare un ricorso congiunto al Tribunale e ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, oppure scegliere tra due nuove opzioni, che riducono notevolmente i tempi della procedura;

2) la negoziazione assistita da avvocati (art. 6 D.L. 132/2014) nell’ambito della quale si stipula una scrittura firmata da entrambe le parti che poi il legale trasmette in tribunale per ottenere il “nulla osta” del p.m., a questo punto, l’accordo raggiunto, a seguito della convenzione, produrrà i medesimi effetti di una sentenza giudiziale; oppure:

3) la conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, (art. 12) in presenza di determinate condizioni, ossia i coniugi non devono avere figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della Legge 104/92 o economicamente non autosufficienti, né l’accordo può contenere patti di trasferimento patrimoniale (ad esempio la casa familiare, un’auto, un conto corrente cointestato, ecc.). in tal caso, l’unica strada possibile è quella della negoziazione assistita davanti al legale o la tradizionale via del tribunale.

Il fine della norma è di stimolare le parti al raggiungimento di una soluzione di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, senza adire l’autorità giudiziaria, affidando, da una parte il ruolo di negoziatore all’avvocato, dall’altra, in presenza di situazioni che non riguardino soggetti deboli da tutelare, come ad esempio i figli minori, coinvolgendo direttamente l’Ufficio Comunale.

In entrambe le ipotesi n. 2 e n. 3 ci deve essere il consenso di entrambi i coniugi. Ma se nel caso n. 2 si può sciogliere un matrimonio anche in presenza di figli minori, con handicap o non autosufficienti sul piano economico, per andare invece dal Comune il matrimonio non deve aver prodotto prole. Purtroppo la nuova forma di separazione/divorzio presuppone il consenso di entrambi i coniugi. Se l’accordo preventivo non c’è, bisognerà tornare a fare la consueta “trafila” in tribunale, con la causa tradizionale, e tutto ciò che questo comporta in termini di tempi e costi.

Anche divorziare oggi è più veloce rispetto a qualche anno fa, infatti la Legge n. 55/2015 (c.d. divorzio breve) ha ridotto i tempi di attesa tra la separazione e il divorzio riducendo da tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale e ad un anno in caso di separazione giudiziale. In tutta la fase della separazione e/o divorzio un importante aspetto viene riservato ai figli. Come relazionarsi con loro e spiegare che la mamma ed il papà non vogliono più vivere insieme, come affrontare con saggezza e sensibilità un percorso così delicato!!!

Di certo un ausilio psicologico può indirizzare la coppia a prendere le decisioni più appropriate, non sempre i grandi riescono da soli a

Jonathan Le Donne

Criminalista

Atti persecutori: non avere paura dello stalker!

2023-02-21 01:02:53

Il termine stalking che deriva dall’inglese “to stalk” significa seguire, appostare, tampinare, cacciare di nascosto “fare la posta” e rappresenta una forma di aggressione messa in atto da un persecutore nei confronti di una vittima creandole gravi conseguenze fisiche o psicologiche. Il persecutore detto anche stalkerassume atteggiamenti che affliggono la vittima generando in lei stati di paura e ansia tali da arrivare a comprometterne la sua quotidianità.

Le fissazioni e le persecuzioni amorose sono antiche quanto la storia dell’uomo, nell’antica Grecia se ne trovano tracce in Ovidio di cui quest’anno ricorre il bimillenario. Ovidio nelle Metamorfosi, racconta l’inseguimento di Dafne da parte di Apollo, la storia si conclude drammaticamente infatti Dafne preferisce trasformarsi in albero di alloro piuttosto che cedere.

Ci sono in questa storia alcune parole che Apollo rivolge alla ninfa in fuga, e che colpiscono, parole che riprendono un tema centrale dello stalking: “Io non sono un nemico, amor est mihi causa sequendi, è per amor che ti inseguo”. L’amore diventa la causa della divisione del dolore, in realtà si tratta di amore malato, perché nell’amore c’è il bene e quando si arriva a diventare nemici in amore vuol dire che ci si è allontanati dal bene e si è scelto di seguire la strada del male.

Il problema si è cominciato a sentire intorno agli anni 60, ne sono stati un esempio i Beatles in Inghilterra, successivamente intorno agli anni 90, si verificarono alcuni episodi di atti persecutori di alcuni fan di squilibrati perpetratisi ai danni di personaggi famosi, da portare alla morte dell’attrice televisiva Rebecca Schaeffer verificatasi a Los Angeles nel 1989.

Il tema dello stalking definito nel nostro ordinamento giuridico, delitto di atti persecutori, si trova nell’art. 612 bis c.p., ed è stato introdotto con il Decreto Legge 23/02/2009 n. 11, il quale prevede che: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

Si tratta di un reato abituale certamente plurioffensivo che va a tutelare la libertà morale della persona, la sua tranquillità e serenità psicologica. Per procedere penalmente è necessaria la querela della persona offesa da presentarsi entro sei mesi che decorrono dal compimento dell’ultimo atto posto in essere che integra la condotta dell’agente. Si procede d’ufficio se la persona offesa è minore di anni diciotto o ha disabilità ovvero se il reato è connesso ad altro per il quale si procede d’ufficio.

Affinchè il reato di stalking si configuri, oltre alla reiterazione delle condotte di minaccia o molestia, è necessario che le stesse ingenerino o un perdurante e grave stato di ansia o di paura o un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva o costrizione della vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita.

L’elemento psicologico è configurato in forma di dolo generico vale a dire la consapevolezza insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa, e la conseguente volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia.

Una novità di questo tipo di istituto giuridico è rappresentata dal fatto che la vittima può prima di presentare la querela chiedere al questore l’ammonimento dell’autore della condotta, dunque la pubblica autorità può attivarsi immediatamente e trasmettere al questore i risultati della attività investigativa e delle informazioni assunte dalle persone informate sui fatti. Il questore convocherà l’autore delle condotte e lo ammonirà sulle conseguenze penali cui va incontro invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge; qualora l’ammonimento non sortisca l’effetto sperato la procedibilità sarà d’ufficio.

Circa la questione donne – stalking, vi segnalo che circa nell’80% dei casi il delitto è avvenuto tra le mura domestiche, ma molte altre sono le donne che sopravvivono allo stalker subendo violenze di tipo fisico, sessuale e psicologico quasi sempre dai loro ex, mentre nel 62% dei casi i maltrattamenti sulle donne sono avvenuti in presenza dei figli.

Si riportano a titolo esemplificativo alcuni dei possibili comportamenti messi in atto dallo stalker: usa telefono, sms, lettere, mail a qualsiasi orario per comunicare anche con contenuti indesiderati; E’ solito lasciare messaggi sull’auto, al lavoro, sui social network, o sulla porta di casa; Sorveg

1  
58
1 2