Giovanni Bonomo

Pignoramento dei beni del debitore, anche di quelli che si presumono suoi

2019-01-10 08:57:58

Il pignoramento dei beni del debitore può riguardare anche i beni non di sua proprietà solo perché si trovano presso la sua abitazione e si presumono suoi fino a prova contraria.

Secondo la normativa vigente e l’interpretazione consolidata della stessa in giurisprudenza, tutti i beni mobili rinvenuti nella residenza del debitore si presumono di sua proprietà [1].

In virtù di tale presunzione l’ufficiale giudiziario pignorante è autorizzato a considerare di proprietà del debitore esecutato tutto ciò che trovasse nell’abitazione indicata negli atti, anche se l’appartamento risultasse oggetto di locazione e il debitore non ne sia quindi proprietario ma conduttore.

In tale eventualità, il conduttore e debitore esecutato non è interessato a opporsi al provvedimento dell’ufficiale giudiziario e a reperire la documentazione dalla quale risulti che i beni pignorati siano del locatore. Sarà quindi questo a dover dimostrare di essere proprietario dei beni pignorati in quanto arredi del’appartamento di sua proprietà concesso in locazione.

Si tenga presente che tale presunzione vale nei confronti di qualsiasi persona convivente con il debitore, familiari e coniuge compresi, restando irrilevante il regime patrimoniale di separazione dei beni eventualmente vigente tra i due coniugi conviventi.

Una volta comprovata l’effettiva titolarità dei beni in capo a un terzo, in questo caso il proprietario dell’appartamento, l’ufficiale giudiziario può avvisare il creditore di tale situazione e annullare il pignoramento.

In pratica non sempre ciò avviene. I documenti esibiti possono essere ritenuti insufficienti dall’Ufficiale Giudiziario a dimostrare l’effettiva titolarità e, di conseguenza, il pignoramento prosegue anche con l’assistenza della forza pubblica su istanza del creditore procedente.

In tale caso, il locatore e proprietario dei beni pignorati può solo proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, dimostrando - con tutte le limitazioni alla prova testimoniale previste - di essere il legittimo proprietario dei beni pignorati prima che ne sia disposta la vendita o l’assegnazione [2].

Nel caso di rapporto locatizio potrebbe, ad esempio, esibire la scrittura contrattuale in cui appare l’inventario dei beni mobili compresi nella locazione, quindi detenuti dal debitore in qualità di conduttore. Non sempre è possibile per il proprietario produrre gli scontrini di acquisto e le fatture relative ai propri singoli beni.

avv. Giovanni Bonomo - Diritto24
 


________________________________

[1] Del pignoramento, art. 491 – 497 cod. proc. civ.

[2] Delle opposizioni di terzi, art. 619 – 622 cod. proc. civ.

 

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/95375_pignoramento-dei-beni-del-debitore-anche-di-quelli-che-si-presumono-suoi