Giovanni Bonomo

Il fermo amministrativo del mezzo: tutto sulle ganasce fiscali

2019-01-12 20:59:51

Il fermo amministrativo può essere disposto dall’amministrazione, per riscuotere un credito di natura fiscale, solo come estremo rimedio e sempre entro i limiti previsti dalla legge sulla trasparenza amministrativa e di quella sui diritti del contribuente. In caso di importi non superiori a quota mille euro la misura cautelare è illegittima, quindi impugnabile, se non sono passati 120 giorni dalla notifica della lettera al contribuente.

Il fermo amministrativo è previsto nelle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, risalenti al 1973 [1], come una misura cautelare e accessoria – cioè in aggiunta alla pena pecuniaria – disposta dall’agente di riscossione (ora solo Equitalia) per determinate violazioni (mancato pagamento di tasse o tributi) da parte del cittadino e che colpisce i suoi beni mobili registrati [2].

In pratica è una misura cautelare che corrisponde all’ipoteca sui beni immobili. Con il cosiddetto “pacchetto Bersani sulle liberalizzazioni”, o Decreto Bersani del 2005, il fermo amministrativo, insieme all’ipoteca immobiliare, diventa di competenza delle Commissioni tributarie, che devono quindi giudicare sugli aspetti di legittimità di entrambe le misure [3], con specifiche garanzie di trasparenza per il contribuente e di corretta instaurazione del contraddittorio.

Nel 2011, con le disposizioni sul Semestre Europeo, sono state introdotte ulteriori garanzie per il contribuente, il quale a partire dal 13 luglio 2011 ha diritto di ricevere puntuali comunicazioni preliminari alla misura cautelare, a pena di nullità della stessa [4].

In particolare, per i debiti di entità non superiore a duemila Euro, l’applicazione delle misure cautelari, tra le quali il fermo amministrativo, ed esecutive, deve essere preceduta da due solleciti di pagamento, il secondo non prima decorsi sei mesi dal primo. Solo nel caso che il contribuente resti insolvente l’agente di riscossione può agire per il recupero forzoso del credito, inviando l’avviso di iscrizione del fermo amministrativo (beni mobili registrati) o dell’atto di pignoramento (beni immobili).

Ricordiamoci che il fermo amministrativo fa seguito al mancato pagamento di
- una cartella esattoriale;
- un avviso di accertamento esecutivo (per debiti di origine erariale);
- un’ingiunzione di pagamento, utilizzata dai Comuni per i propri tributi e anche per riscuotere multe. 


Se circolassimo egualmente nonostante l’avvenuto fermo amministrativo del nostro veicolo, il Codice della Strada prevede una non lieve sanzione [5]. Così come non possiamo né vendere né rottamare il veicolo sottoposto a fermo. E se dopo tale provvedimento continuassimo a non pagare il tributo, l’agente della riscossione può iniziare la procedura di pignoramento del veicolo e venderlo all’asta.


Ricordiamoci che il “bollo auto”, cioè la tassa automobilistica che grava sui motoveicoli ed autoveicoli, ha la natura di “tassa di possesso”, quindi siamo obbligati a pagarla anche se il veicolo non circoli [6].

Ma ricordiamoci anche che il fermo amministrativo, essendo un provvedimento restrittivo della libertà personale, rientra nell’ambito di applicazione delle norme sul procedimento amministrativo come recentemente aggiornate sulle garanzie di trasparenza [7] e delle norme sui diritti del contribuente [8], con la conseguente possibilità di fare ricorso sia per vizi procedurali che di merito.

Tale normativa, peraltro, si applica fin dai primi passi della riscossione del tributo da parte dell’agente di riscossione. Quindi accertiamoci anzitutto che vi sia una corretta notifica della cartella esattoriale: a partire dalla data di notifica abbiamo 60 giorni per pagare la somma. Ma l’estrema ipotesi – come precisato in giurisprudenza, perché il fermo è illegittimo se sia possibile all’agente di riscossione riscuotere con altri mezzi meno penalizzanti – del fermo amministrativo dovrà essere preceduto comunque dalle due notifiche di sollecito, come abbiamo sopra detto.

Nel merito, è stato precisato, sempre dai giudici, che ci deve essere sempre proporzione tra la misura cautelare, di per sé penalizzante, e la somma che deve pagarsi (la quale non deve essere solo di poche centinaia di Euro). Si dice, nel gergo giuridico, che l’amministrazione incorre in eccesso di potere se non di meno dispone il fermo. In ogni caso, oltre il fatto della proporzione, si può fondare il ricorso sul fatto che il veicolo viene usato per lavoro.

Ci sono insomma, stante l’indubbia valenza restrittiva della libertà personale di questa misura cautelare, parecchie possibilità di impugnazione. Vale quindi sempre la pena fare uno scrupoloso controllo, magari con l’aiuto di un amico avvocato, sulla forma e sulla sostanza del provvedimento.

Avv. Giovanni Bonomo - Diritto24


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[1] D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, art. 86 “Fermo amministrativo del veicolo”.

[2] Gli autoveicoli iscritti al PRA, e le navi, i galleggianti e gli aeromobili tutti iscritti nei registri indicati nel codice della navigazione (art. 2683 cod. civ. ).

[3] Art. 35 comma 26 quinques D.L. 4 luglio 2005 n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248.

[4] D.L. 13 maggio 2011 n. 70 “Semestre Europeo – prime disposizioni urgenti per l’economia”, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106.

[5] Pagamento di una somma da Euro 770 a Euro 3068 più la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (art. 214 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modifiche, fino all’ultima sulla patente europea del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2).

[6] Art. 7 legge 23 luglio 2009 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

[7] Legge 7 agosto 1990 n. 241, Legge sul procedimento amministrativo, aggiornata con le ultime modifiche in tema di trasparenza (D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

[8] Legge 27 luglio 2000, n.212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.
 

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/29488_il-fermo-amministrativo-del-mezzo-tutto-sulle-ganasce-fiscali