Flavio Tommasini

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CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE AI TEMPI DEL COVID

2020-12-01 12:03:39

Per il Tribunale di Roma, che si è espresso con sentenza del 27.08.2020, è sacrosanto il diritto del conduttore di un’unità con destinazione commerciale (nel caso di specie un ristorante ) a vedersi ridotto il canone di locazione a seguito della contrazione di fatturato dovuta all’emergenza Covid-19


Nel caso in esame, sulla scia di altre omologhe pronunce di questi tempi, si è infatti ritenuto che, semplicemente facendo leva sugli ordinari principi di buona fede che devono sempre governare il funzionamento di un contratto, deve essere sempre riconosciuta al conduttore-inquilino la facoltà di rinegoziare il contratto di locazione essendo venuti incolpevolmente meno gli stessi presupposti su cui si fondò la comune decisione di stabilire all’inizio del contratto un determinato canone di locazione.

Nel caso specifico il giudice accoglie la domanda cautelare e, dunque, dispone la riduzione dei canoni di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio 2020 e del 20 % per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021, nonché la sospensione della garanzia fideiussoria fino ad un'esposizione debitoria di 30.000 euro.

Anche il Tribunale di Venezia si è espresso in argomento con ordinanza 30.09.2020, respingendo la richiesta di sfratto proposta dal proprietario di un immobile ad uso commerciale in relazione al mancato pagamento dei canoni da dicembre 2019 a maggio 2020.

Il Tribunale ha ritenuto che il compromesso godimento dei locali, destinati ad attività turistico-ricettiva, a causa delle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale ha comportato per il conduttore una impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione del locatore.

Conseguentemente il conduttore, ai sensi dell’art. 1464 cod. civ., ha diritto di recedere dal contratto e/o di domandare la riduzione del canone, della quale riduzione, in virtù di quanto previsto dalla normativa emergenziale nel frattempo intervenuta a trattare la materia delle locazioni commerciali, si deve in ogni caso tenere conto ai fini della valorizzazione della gravità dell’inadempimento ai fini di una pronuncia in merito alla domandata risoluzione del contratto.


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