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NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 2019
ASPETTI FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, di bilancio e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2019.
Estensione del regime forfetario ex L. 190/2014
La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Non viene incisa la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).
Soglia di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro
Flat tax
Viene istituita un’imposta sostitutiva pari al 20% sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche. Il regime agevolato è condizionato:
• al rispetto di un limite di ricavi e compensi;
• all’assenza, durante la sua applicazione, di una serie di condizioni ostative.
Soglia di ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro
Il regime è fruibile dai soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi nell’intervallo tra 65.001,00 e 100.000,00 euro, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione. Il limite può essere ragguagliato ad anno.
Il regime sarà operativo a decorrere dall’1.1.2020.
Definizione dei ruoli da omesso versamento
Viene introdotta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati.
La definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.
Solo i ruoli beneficiano della sanatoria, pertanto sono esclusi gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione, salvo che il ruolo sia stato già formato e consegnato entro il 31.12.2017.
Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche.
Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale -
Viene riaperta la disciplina dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’im¬pren¬¬ditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella “privata” della persona con un’imposizione ridotta.
Imprenditori ammessi all’agevolazione Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività:
• sia alla data del 31.10.2018 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore);
• sia alla data dell’1.1.2019 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromi¬ssione).
Imposta sostitutiva dell’8%.
Rivalutazione dei beni d’impresa
Viene riaperta la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, che consente di iscrivere nell’attivo patrimoniale maggiori valori in relazione a tali beni dietro il versamento di un’imposta sostitutiva.
I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:
• al 16%, per i beni ammortizzabili e al 12%, per i beni non ammortizzabili.
Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e in occupazione
Viene introdotto un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l’acqui¬si¬zione di beni materiali strumentali e/o per l’incremento dell’occupazione.
Possono fruire dell’agevolazione i soggetti IRES e i soggetti IRPEF (anche in contabilità semplificata, a determinate condizioni). Sono esclusi i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfetari.
Il reddito complessivo netto dichiarato da società ed enti di cui all’art. 73 del TUIR può essere assoggettato all’aliquota IRES ridotta di 9 punti percentuali (quindi 15%), per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:
• degli investimenti effettuati in beni materiali strumentali nuovi ex art. 102 del TUIR (esclusi immobili e veicoli concessi in benefit a dipendenti);
• del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determi¬nato o indeterminato.
Iper-ammortamenti
La maggiorazione di cui all’art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. “iper-ammor¬tamenti”) viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019, ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019:
• l’ordine risulti accettato dal venditore;
• sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Abrogazione dell’ACE
L’ace, agevolazione che consentiva di portare in deduzione dal reddito d’impresa una quota dello stesso proporzionale
agli incrementi netti di patrimonio registrati rispetto alla dotazione esistente al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2010, esplica ancora efficacia per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018.
Introduzione dell’imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”)
Viene istituita la nuova imposta sui servizi digitali (c.d. “web tax”), in sostituzione dell’imposta sulle transazioni digitali disciplinata dai co. 1011 - 1019 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) e mai entrata in vigore.
Aumento della percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU
Viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Abrogazione della riduzione al 50% dell’aliquota IRES per gli enti non commerciali
Viene abrogata la riduzione del 50% dell’aliquota IRES (che passa quindi dal 12% al 24%), prevista dall’art. 6 del DPR 601/73, per gli enti non commerciali.
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni
Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, de¬tenuti al di fuori del regime di impresa.
Novità in materia di cedolare secca sulle locazioni
La cedolare secca potrà trovare applicazione anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili:
• classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 (“Negozi o botteghe”);
• di superficie non superiore a 600 metri quadrati.
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo
Viene prevista la misura generale del 25% e la misura del 50% solo con riferimento ad alcune tipologie di costi.
In particolare, la misura del 50% si applica per:
• le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
• i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti start up e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Credito d’imposta per la formazione 4.0
Viene prorogato, con alcune modifiche per il 2019, il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017, riconosciuto alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
Con riferimento al credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017, viene precisato che l’agevolazione è concessa nei limiti del regolamento comunitario sugli aiuti “de minimis”.
Voucher manager
Viene previsto, per le PMI, un contributo a fondo perduto per l’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.
Nuova Sabatini
Viene rifinanziata la c.d. “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013 e art. 1 co. 40 della L. 205/2017).
Interventi di riqualificazione degli edifici
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2019.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi (ad esem¬pio la sostituzione degli infissi) l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2019, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).
A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2018. È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese documentate e sostenute nel 2019 relative agli interventi riguardanti:
• la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.