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NOVITA' INTRODOTTE DAL COLLEGATO FISCALE
LEGGE 136 DEL 17/12/18
Rottamazione ruoli.
Viene confermata la rottamazione dei ruoli che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, consente di fruire dello stralcio delle sanzioni tributarie/contributive e degli interessi di mora.
La relativa domanda andrà presentata entro il 30.4.2019.
I versamenti possono avvenire in unica soluzione oppure in forma rateale.
Gli importi dovuti, che verranno comunicati dall’Agente della riscossione entro il 30.6.2019, possono essere pagati:
in 18 rate, le prime due con scadenza 31.7.2019 e 30.11.2019 in misura pari al 10% del debito ciascuna; le successive, di pari importo, scadono al 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 degli anni dal 2020 al 2023;
oppure in unica soluzione entro il 31.7.2019.
Novità in materia di definizione delle liti pendenti.
La definizione delle liti pendenti, che deve avvenire, mediante la presentazione del relativo modello e il pagamento delle somme o della prima rata, entro il 31.5.2019, comporta benefici che dipendono dall’andamento del processo.
Sono definibili le liti in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate rientranti nella giurisdizione tributaria.
Per poter definire, è necessario che, al momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato, e che al 24.10.2018 sia già stato notificato alla controparte il ricorso introduttivo di primo grado.
I benefici sono i seguenti:
se la causa pende in primo grado e non c’è ancora stata la sentenza, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 10% sull’imposta;
se il contribuente, in primo e/o in secondo grado, è risultato soccombente al 24.10.2018, spetta il solo stralcio di sanzioni e interessi;
se il contribuente, al 24.10.2018, ha vinto in primo grado, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 60% sull’imposta;
se il contribuente, al 24.10.2018, ha vinto in secondo grado, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto dell’85% sull’imposta;
se, al 19.12.2018, il processo pende in Cassazione e il contribuente è risultato vincitore in tutti i gradi di merito, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 95% sul¬l’imposta.
Introduzione della sanatoria degli errori formali
Con il nuovo art. 9 del DL 119/2018 convertito viene invece stabilito che le violazioni di obblighi o adempimenti di natura formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tributi possono essere sanate pagando 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta.
Occorre a tal fine versare gli importi dovuti in due rate di pari importo (scadenti il 31.5.2019 e il 2.3.2020), e rimuovere la violazione.
Si deve trattare di violazioni commesse sino al 24.10.2018, non oggetto di atti di contestazione divenuti definitivi al 19.12.2018.