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Lotteria degli scontrini.
Partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Conformemente a quanto previsto dalla Finanziaria 2021, è disposta la limitazione della possibilità di partecipare alla "Lotteria degli scontrini" soltanto in caso di pagamenti elettronici (ad esempio, carta di credito / debito / prepagata, bancomat.). Tale modalità di pagamento deve risultare anche dal documento commerciale.
Va evidenziato che per partecipare all'estrazione:
- il contribuente, al momento dell'acquisto e prima dell'emissione del documento commerciale, deve comunicare il codice lotteria (codice alfanumerico / a barre, abbinato al proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane;
- l'esercente deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione oltre al predetto codice;
- i premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale;
- in caso di rifiuto dell'esercente di acquisire il codice, l'acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria. Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.
Non tutti gli acquisti danno diritto a partecipare alla lotteria degli scontrini. In particolare, nella prima fase di applicazione, sono esclusi gli acquisti:
- per i quali si intende fruire della detrazione / deduzione IRPEF (nel relativo documento commerciale è riportato il codice fiscale dell'acquirente);
- i cui dati vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS);
- documentati da fattura elettronica.
Sono altresì esclusi, gli acquisti:
- di importo inferiore a € 1;
- effettuati online / e-commerce
I premi in denaro sono attribuiti ai partecipanti alla "Lotteria degli scontrini" a seguito di estrazioni settimanali, mensili e di un'estrazione annuale. In particolare l'estrazione:
- settimanale è effettuata a decorrere dal mese di giugno ogni giovedì. Le estrazioni settimanali riguardano tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica (fino alle ore 23:59) della settimana precedente. Le prime estrazioni settimanali saranno effettuate il 10.6.2021 fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dal 31.5 al 6.6.2021 entro le ore 23:59;
- mensile è effettuata ogni secondo giovedì del mese e inizia a decorrere dal 11.3.2021 considerando i corrispettivi trasmessi dall'1.2 al 28.2.2021 entro le ore 23:59.
- annuale è effettuata a inizio 2022 e parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dall'1.1 fino al 31.12. La data dell'estrazione annuale è fissata con apposito Provvedimento.
- i vincitori saranno avvisati con raccomandata A/R ovvero, se indicata nell'area riservata del Portale lotteria, tramite PEC.
Sono previsti i seguenti premi.
Estrazione settimanale
15 premi da € 25.000 ciascuno per i consumatori
15 premi da € 5.000 ciascuno per gli esercenti
Estrazione mensile
10 premi da € 100.000 ciascuno per i consumatori
10 premi da € 20.000 ciascuno per gli esercenti
Estrazione annuale
1 premio da € 5.000.000 per il consumatore
1 premio da € 1.000.000 per l'esercente
Il premio dovrà essere ritirato entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all'Erario.
Il pagamento dei premi sarà effettuato dall'Agenzia delle Dogane esclusivamente mediante bonifico bancario / postale.
Il pagamento dei premi è subordinato alla presentazione, qualora non in possesso dell'Amministrazione, della documentazione attestante che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici, quale estratto di c/c o documento analogo / equipollente da cui risulti che l'acquisto è stato effettuato con le predette modalità elettroniche. Tale obbligo è da considerarsi in capo sia all'acquirente che all'esercente in modo da rendere indipendenti e autonome le operazioni di reclamo della vincita da parte di entrambi i vincitori, che potrebbero essere domiciliati in ambiti territoriali diversi.
Una volta verificato, in capo all'esercente / acquirente, che il pagamento è avvenuto con strumenti di pagamento elettronici, il controllo è dichiarato concluso, senza necessità di chiedere ulteriori prove all'altro soggetto vincitore (acquirente o esercente).