Fabio Rosito

D.Lgs. 231/01 – D.Lgs. 81/2008 – UNI ISO 45001: una visione di sistema per il bene dell’organizzazione

2018-10-22 18:37:58

In un recente articolo (http://www.sti-consulenze.it/modelli-organizzativi-ai-sensi-del-d-lgs-n-231-01-e-tutela-della-salute-e-della-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/) , il mio collega Carlo Musso ha riportato diverse utili informazioni circa il D.Lgs. 231/01 e le relative implicazioni per le organizzazioni.La Legge 123/07, la legge delega dalla quale scaturì il D.Lgs. 81/2008, ha inserito tra i reati a cui si applica il D.Lgs. 231/01, anche questi:“Art. 25-septies. – (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro) – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote“A quali reati si riferisce?Articolo 589 del codice penale: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. […]”Articolo 590 terzo comma: ” Se i fatti di cui al secondo comma (lesione grave o gravissima) sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.”Ne discende, quindi, che il D.Lgs. 231/01 si applica anche agli infortuni sul lavoro quando:1) si verifica un infortunio mortale (art. 589);2) si verifica un infortunio grave (art. 590 + art. 583 comma 1) ovvero, che comporta: assenza dal lavoro per più di 40 giorni, indebolimento permanente di un senso o di un organo, acceleramento del parto;3) si verifica un infortunio gravissimo (art. 590 + art. 583 comma 2): malattia insanabile, perdita di un senso, perdita di un arto, perdita della capacità di procreare, perdita o grave difficoltà di parlare, deformazione o sfregio, aborto.Ne deriva, quindi, che nei casi in cui si ha l’apertura d’ufficio del fascicolo alla Procura della Repubblica, si entra nel campo di applicazione anche del D.Lgs. 231/01.Quali sanzioni rischi l’azienda?Nel caso del D.Lgs. 231/01, le sanzioni sono:1) sanzioni pecuniarie: in caso di condanna, si applica un sanzione pari a X quote, come determinato per ogni violazione. La singola quota è pari ad un valore compreso tra 258 e 1549 euro da calcolarsi sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente;2) sanzioni interdittive: si ha l’interruzione o limitazione temporanea ad esercitare una determinata attività oppure altre interdizioni quali il tenere rapporti contrattuali con l’ente pubblico ecc.Concentriamoci ora sulle sanzioni pecuniarie. Rispetto alla previsione introdotta dalla Legge 123/07, come avrete letto all’inizio dell’articolo, che prevedeva 1000 quote a prescindere dal singolo reato, con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/2008, le sanzioni anche relative al D.Lgs. 231/01, sono variate in questo modo:Infortunio mortale avvenuto in questi contesti:a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto;b) nelle centrali termoelettriche;c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.h) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici […], da atmosfere e

Fabio Rosito

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2018-10-22 18:33:41

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Fabio Rosito

Parte oggi la campagna I'm safer che mira a spingere le persone ad assumere ogni giorno un comportamento virtuoso nuovo.

2018-09-10 05:34:33

Il miglioramento è un processo lento che si sviluppa nel tempo. Ma spesso, noi del settore, esigiamo dai nostri clienti e dai loro lavoratori, un'immediata applicazione di tutte le norme e di tutti i comportamenti corretti. Se, in linea di principio, questo atteggiamento non può essere sbagliato, dall'altro è puramente utopico e può ingenerare nelle persone un rifiuto legato al l'incapacità di rispettare le aspettative. Forse, allora, è meglio fare un passo alla volta, giorno per giorno, per migliorare e usare ogni giornata per implementare un nuovo comportamento virtuoso. In questo modo, il miglioramento sarà stabile e anche molto rapido.

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