Tecno Impianti Di Caputo

Con i primi giorni di vero sole ,partiamo con una nuova installazione di impianto solare termico per riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria in provincia di Lecce. Impianto costruito con 9 pannelli da 2,7 mq per il fabbisogno energetico per il riscaldamento di una casa da 130 mq a 2 piani, e acqua calda sanitaria per 4 persone.

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Tecno Impianti Di Caputo

Iniziamo questa stagione invernale!Installazione stufa a pellet 17 kw con collegamento a impianto termico.

2018-11-17 18:29:17

Con questa foto ...diciamo che l'estate è proprio finita.... La cliente ha usufruito dell'incentivo,recuperando entro circa tre mesi,buona parte della spesa,e risparmiando sui costi invernali per il riscaldamento.

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Tecno Impianti Di Caputo

Lavori in casa: operaio si fa male, proprietario responsabile?

2018-08-11 21:43:03

La responsabilità del committente privato per i lavori di manutenzione affidati a un tecnico non esperto e senza un direttore dei lavori. Hai deciso di rifare l’impianto elettrico, di abbattere qualche muro e creare delle pareti di cartongesso; installerai dei nuovi sanitari nei bagni e darai infine una passata di pittura a tutte le stanze. Ritieni che, per svolgere questi lavori, non vi sia bisogno di particolari competenze da ingegnere o architetto; così hai deciso di incaricare un operaio del luogo che, lavorando in nero, si accontenterà di poco e ti farà tutta casa come nuova. A fronte di questo risparmio però ti chiedi quali responsabilità potresti correre in caso di un suo infortunio. In altri termini, nell’ambito dei lavori in casa, se l’operaio si fa male, il proprietario è responsabile? Sulla questione ha messo un punto certo la Cassazione [1] intervenuta poche ora fa a dirimere una vertenza tra il proprietario di un appartamento e un operaio che, durante i lavori di manutenzione eseguiti a casa di quest’ultimo, si era infortunato. Indice 1 La responsabilità del padrone di casa per gli infortuni durante i lavori di ristrutturazione 2 I doveri del padrone di casa 3 La responsabilità del proprietario dell’appartamento per l’infortunio dell’operaio 4 Come fa il proprietario di casa ad evitare la responsabilità per gli infortuni? La responsabilità del padrone di casa per gli infortuni durante i lavori di ristrutturazione Il proprietario di casa ha una responsabilità oggettiva per tutti i danni riportati da terzi all’interno del proprio immobile e nelle relative pertinenze [2]. Ad esempio, se dovesse arrivare un ospite e questi dovesse cadere sul pavimento scivoloso o sul tappeto mal posizionato, scatterebbe l’obbligo di pagargli il risarcimento. Questo principio trova una sorta di “corrispondente” nell’ambito della materia della sicurezza sul lavoro, anche quando non c’è un vero e proprio rapporto di dipendenza subordinata. Basta infatti un contratto di appalto tra committente e ditta appaltatrice affinché il primo sia tenuto a garantire che il luogo dei lavori sia immune da qualsiasi rischio di infortunio. Ebbene, questa responsabilità del proprietario-committente è tanto maggiore quanto minore è la specializzazione del personale scelto per i lavori. Chi, infatti, decide di svolgere i lavori di manutenzione e ristrutturazione “in economia” e perciò non nomina un responsabile del cantiere diventa lui stesso il parafulmine in caso di incidenti. La sua colpa sta proprio in questo: nel non aver affidato la direzione dei lavori a un tecnico specializzato del settore e nel non aver verificato il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dell’operaio medesimo. Come dire: se l’artigiano cade dalla scala e si fa male, il proprietario dell’appartamento lo dovrà risarcire nonostante questi non abbia volontariamente indossato il casco di protezione. Solo nel caso in cui l’infortunato abbia adottato un comportamento talmente abnorme – ossia imprevedibile e imprudente – da sfuggire a qualsiasi prevedibilità allora il committente resta esonerato dal risarcimento. I doveri del padrone di casa Il committente dei lavori – dice la Cassazione – deve adeguare la sua condotta a «fondamentali regole di diligenza e prudenza, scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto cui affida l’incarico accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa». Il committente ha l’obbligo di verificare essenzialmente due cose: l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati il rispetto delle norme antinfortunistiche nel momento in cui affida direttamente i lavori a personale non specializzato, che opera secondo le sue direttive .IN PRATICA Risponde penalmente dell’infortunio chi ingaggi un ‘tuttofare’ per fare lavoretti

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