Daniele Antonutti

Founder President

ORDINANZA COVID-19 , DEL 21 MARZO 2020 PER IL F.V.G. ...

2020-03-21 20:57:56

ULTIMA ORDINANZA ...

1. in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, è fatto divieto di svolgere, all’aperto in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale; 

2. a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità, ivi compreso l’approvvigionamento alimentare, definiti dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;  

3. a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone; 

4. la chiusura, nella giornata di domenica, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti; 

5. restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa; 

6. le presenti disposizioni sono adottate per ragioni di esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze; 

7. l’0rdinanza n. 3 del 19 marzo 2020 cessa i suoi effetti a far data dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. 

La presente ordinanza ha validità dal 21/03/2020 al 03/04/2020, salvo proroga dell’efficacia del DPCM del 09 /03/2020 e del DPCM dell’11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento. 

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

Trieste- Palmanova, 21 marzo 2020 

by Daniele Antonutti