Daniela Curcio

Business & Finanza

Daniela Curcio

Business & Finanza

Criptovalute: Sono idonee a a costituire oggetto di conferimento in società?

2019-09-27 11:03:38

Le prime sentenze della giurisprudenza


L’operatività in criptovalute, in questi ultimi anni, ha avuto uno sviluppo esponenziale, generando un ingente numero di transazioni. Il crescente interesse e la diffusione di tale fenomeno ha destato grande attenzione da parte degli investitori e delle autorità di vigilanza a livello internazionale alla loro possibile collocazione sistematica.

Ed è nel dibattito che è scaturito, nella formulazione di interrogazioni e ipotesi, che si colloca il recente decreto n. 26/18 pronunciato dalla Corte di Appello di Brescia a conclusione del procedimento n. 207/2018 R.G., attualmente inedito, che ha negato l’idoneità delle criptovalute a costituire oggetto di conferimento nel capitale sociale di una società a responsabilità limitata, stante l’impossibilità di attribuire loro una determinazione in valore effettiva e certa.


Secondo il Collegio, innanzitutto, non può essere condivisa l’assimilazione delle valute virtuali a beni in natura, implicita nell’applicazione della procedura di cui agli artt. 2264 e 2265 del c.c. per la determinazione del valore del conferimento, avallata dal Tribunale.

Ad avviso della Corte infatti “la criptovaluta deve essere assimilata, sul piano funzionale, al denaro (..). Essa serve, in altri termini, come l’euro, per fare acquisti, sia pure non universalmente ma in un mercato limitato, ed in tale ambito opera quale marcatore (cioè quale contropartita), in termini di valore di scambio, dei beni, servizi, o altre utilità ivi oggetto di contrattazione”.

Essa deve dunque considerarsi a tutti gli effetti “come moneta e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto ad attribuir valore, quale contropartita di scambio, ai beni e servizi, o altre utilità, ivi negoziati”, talché il suo valore economico non può determinarsi con la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 2264 e 2265 c.c., riservata a beni, servizi ed altre utilità “non essendo possibile attribuire valore di scambio ad un’entità essa stessa costituente elemento di scambio (contropartita) nella negoziazione.”

Non esiste, d’altro canto, un sistema di cambio per la “criptovaluta”, che sia stabile ed agevolmente verificabile, come per le monete aventi corso legale in altri Stati.

Ne consegue che non è possibile, secondo il Collegio, assegnare alla criptovaluta un controvalore certo in euro.