Benedetto Neroni

Business & Finanza

Green pass: come tutelare (civilmente) i propri diritti

2021-08-18 10:09:55

Il D.L. 111/2021 non risolve la confusione delle norme contraddittorie (oltre che illegittime) contenute nel D.L. 105.Qui un breve vademecum per tutelarsi

COME COMPORTARSI DI FRONTE AD UN CONTROLLO GREENPASS


1. Munitevi di un apparecchio (cellulare, telecamera, spypen, ecc) per registrare quanto sta accadendo intorno a voi (ricordiamo che la legge ammette la registrazione come fonte di prova, anche di un pubblico ufficiale, con l'unico obbligo che il video non sia pubblicato nei social o a terzi);

2. Quando entrate in un locale il gestore non può bloccarvi all'entrata in quanto commetterebbe il reato di violenza privata, disposto dall'articolo 610 del codice penale che recita "Chiunque, con violenza [581] o minaccia(1), costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa(2) è punito con la reclusione fino a quattro anni(3).

3. Entrate e vi sedete all'interno del locale. A questo punto il gestore, per paura della sanzione, chiamerà le forze dell'ordine.

4. Quando arriverà la pattuglia, chiederete di generalizzare il titolare del locale, così come chiederete il controllo delle normative covid, antincendio, ecc)
Gli agenti a questo punto vi chiederanno le vostre generalità. Se vi rifiuterete, incorrerete nel reato di cui all'art. 651 del codice penale che recita "Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni(1), rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali(2)(3), è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206."
Ricordiamo che per i cittadini italiani è sufficiente, ai fini dell'integrazione della norma in esame, che il soggetto declini le proprie generalità, non essendo richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità personale.

5. Fatto questo passaggio, alla richiesta del greenpass, dovete dire che ne siete in possesso, ma che non potete produrlo in quanto gli agenti e gli ufficiali di Polizia giudiziaria non hanno titolo per richiedere documenti sanitari coperti da privacy.

6. L'agente potrà desistere (in quanto informato sulla normativa) o elevarvi la sanzione amministrativa (in quanto ascolta ciò che dicono i TG senza aver mai letto il decreto).
Se vi eleverà la sanzione voi farete scrivere nelle dichiarazioni che il DL n. 105/2021 è norma inapplicabile, prevalendo su di essa le seguenti norme di rango primario:
Artt. 3 (principio di eguaglianza), 13 (principio di libera circolazione delle persone), 17 (diritto costituzionale a riunirsi), 32 (divieto di TSO) della Costituzione Italiana;
Il Reg.UE n. 953/2021 il quale, alla pag. 7, considerando n. 36, recita testualmente:
"È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto …».
Ricordo a tutti che i Regolamenti della UE (a differenza delle direttive, che necessitano di una legge formale di recepimento da parte degli Stati membri) sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI E PREVALGONO SULLE NORME DI DIRITTO INTERNO (AD ECCEZIONE DELLA COSTITUZIONE)
La suddetta caratteristica, inoltre, comporta che la violazione di un regolamento europeo possa essere denunciata direttamente presso la COMMISSIONE EUROPEA, senza cioè la necessità di adire preventivamente i tribunali degli Stati membri. Proprio questa, infatti, è stata la strategia processuale seguita dagli avvocati della FISI:
http://www.fisinazionale.it/blog/index.php?fisi-denuncia-il-governo-alla-commissione-europea-

Dal mio punto di vista, tuttavia, è sempre preferibile fare ricorso contro la sanzione anzitutto davanti al Giudice Ordinario (Civile) italiano, onde non bruciarsi (nella malaugurata ipotesi di soccombenza) uno o più gradi di giudizio


Facendo un passo indietro...eravamo rimasti all'agente che vi eleva la sanzione: potete decidere di firmare o non firmare il verbale (in quel caso vi verrà scritto al posto della vostra firma la dicitura "si rifiuta di firmare ma ne prende copia". La copia vi servirà per impugnare la sanzione e vincerla.)

Al termine di suddetta operazione, nessuno potrà allontanarvi dal locale o portarvi in caserma, in quanto trattasi di una sanzione amministrativa e non di un reato penale.

Ricordo che né il titolare del locale, né l'agente di polizia, hanno un database dove vengono conservate le copie di chi ha titolo o no ad avere il Greenpass, proprio perché sono dati sanitari coperti da privacy.
Pertanto, non avendo un terminale dedicato, non possono verificare se siete in possesso del greenpass.

Infine la raccomandazione più importante di tutte: qualsiasi cosa accada, mantenete la calma e comportatevi in modo civile con le Forze dell'Ordine - anche se qualcuno di loro dovesse provocarvi - onde evitare l'incriminazione per RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE