Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

​Istruzioni per ottenere il porto d'armi.

2019-04-02 20:40:38

Nel momento attuale di recrudescenza della criminalità ma anche di sollievo per la riforma sulla legittima difesa nel proprio domicilio, ci arrivano molte domande sulle operazioni necessarie per ottenere l'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale.

La materia è attualmente regolata da una legge che ha innovato la precedente normativa a far data dal 5 novembre 2013 [1]. Anzitutto chi sia in possesso di armi - bianche, da sparo o da fuoco - deve presentare il certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione; si tratta dello stesso certificato richiesto per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi, previsto dall'art. 35 T.U.L.P.S., cioè del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.


La certificazione, rilasciata dall'ASL competente per territorio, serve ad attestare che il richiedente non ecceda nel consumo di bevande alcooliche, non sia affetto da malattie mentali o patologie che ne riducano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, e infine che non assuma sostanze stupefacenti e psicotrope. C'è però l'esenzione dal richiedere e presentare il certificato per chi, nei sei anni antecedenti all'entrata in vigore della legge, vale a dire prima del 5 novembre 2013, avesse già consegnato tale certificato al momento della richiesta di una licenza di porto d'armi o di un nulla osta all'acquisto di armi.


Il richiedente deve essere già munito, prima di sottoporsi agli accertamenti per il rilascio del certificato medico, di un certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia e di data non anteriore a tre mesi. Il medico accertatore potrà richiedere ulteriori specifici esami o visite specialistiche che si rendessero necessarie e che saranno effettuati presso strutture pubbliche.


Si deve tener conto che, comunque, non si avrà mai un diritto all'autorizzazione, perché questa risponde a un interesse legittimo più che a un diritto soggettivo, sottoposto a discrezionalità della Pubblica Amministrazione. 

Invero la licenza di porto d´armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per reati connessi al corretto uso delle armi, ma in presenza di condanna per reati diversi anche non attinenti alla materia delle armi da cui si possa desumere la non completa affidabilità all'uso delle stesse.


Per giurisprudenza pacifica [2], l'autorizzazione alla detenzione e al porto d'armi richiede che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza. La valutazione che compie l'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata da ampia discrezionalità, proprio allo scopo di prevenire l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.


Pertanto questo giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta". Certamente sarà possibile impugnare il diniego tramite il ricorso al T.A.R. competente, dimostrando con ogni mezzo che non vi è stata una adeguata istruttoria relativamente al giudizio di pericolosità e che si è persone rispettabili e affidabili.


avv. Giovanni Bonomo - Diritto 24




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[1] D. Lgs. 29. 9. 2013 n. 121 "Disposizioni integrative e correttive del d. lgs. 26.10.2010 n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.


[2] Si veda da ultimo Consiglio di Stato, Sezione III, con le sentenze n. 2158 del 27 aprile 2015 e n. 1072 del 4 marzo 2015, che ribadisce che l'autorizzazione alla detenzione e al porto d'armi presuppongono che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza. Riafferma quindi il principio per cui l'effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali di cui all'art. 43 T.U.L.P.S., viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione: vale a dire che la condanna, per quanto superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma solo l'automatismo preclusivo.





Fonte: https://www.studilegali.com/articoli/istruzioni-per-ottenere-il-porto-darmi 

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