Salvi Adelio

Consulente legale infortunistica stradal

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Uso del monopattino

2020-06-14 16:47:04

Il codice della strada dal gennaio 2020.ha mornsto l'utilizzo del monopattino. Ma attenzione.... L' articolo vi da alcune delucidazioni in merito

ARTICOLO :   MONOPATTINO ELETTRICO . NORMATIVA 



L’ utilizzo del “monopattino elettrico”  utilizzato da utenti maggiorenni , è stato introdotto nel Codice della Strada all’inizio di  gennaio 2020. Il monopattino elettrico deve essere ovviamente omologato , con una velocità  massima  consentita di 20 Km orari ed un’autonomia , con piena carica elettrica,  di  60 Km .

La stessa  legge  di bilancio 2020 , la n. 160 del 27 dicembre 2019, ha previsto che per utilizzare il  “monopattino elettrico”, potendo percorrere sia strade  urbane che extraurbane, in assenza di una ciclabile o ciclopedonabile , non è necessario essere in possesso del titolo di guida , patente , e  non sussiste l’obbligo di una copertura assicurativa  in RC . Per altro,  il monopattino elettrico  che ancora non è stato equiparato ai motocicli ,  deve comunque essere in possesso di “dispositivo avvisatore acustico” e il suo impiego in orario serale/notturno, quindi in scarse condizioni di luce, prevede che l’utilizzatore /conduttore debba indossare apposito “giubbino riflettente”.  

La recentissima introduzione nel Codice della strada di questo “mezzo” , il cui utilizzo  si sta diffondendo nel concetto di “modalità  sostenibile degli spostamenti”,  non ha dato modo di testare il suo effettivo impiego sulle nostre strade ed autostrade. Ancorchè largamente diffuso nelle grandi città , il monopattino elettrico viene spesso utilizzato  su   percorsi  in parte coperti dagli autobus e treni  pubblici , proprio grazie alle sue ridotte dimensioni, che consentono di caricarlo sui mezzi pubblici impiegati.

Da una parte l’utilizzo del monopattino elettrico è stato equiparato ad una bicicletta,  ma,  proprio per la sua struttura , a differenza  di quest’ultima, presenta, una maggior pericolosità , in parte dettata dalla posizione eretta tenuta dal conduttore  sul monopattino, ed in parte dalla diversa distribuzione del peso” del conduttore,  sul mezzo stesso. Tutto questo a discapito di una minor tenuta di strada, laddove  l’utilizzo comporti la percorrenza  di strade urbane ed extraurbane , gravate dal traffico. Per altro la presenza ormai diffusa,  nel rispetto delle normative europee  di “rotonde” aumenta il rischio dell’utilizzo del “monopattino elettrico” che essendo assimilato ad una bicicletta, nella attuale situazione , prevederebbe  che il conducente del  monopattino, all’ingresso  in rotonda , si mantenga sul margine destro . Viceversa un diverso “inquadramento” del monopattino elettrico , potrebbe comportare un  diverso comportamento nell’affrontare la rotonda , che proprio per la sua particolarità, essendo  un tratto di strada che da l’ alternativa di accesso  a diverse strade , da’ la possibilità di una  certa flessibilità di spostamento .

A tal proposito, proprio giovedì 11 giugno 2020, nella provincia di Bologna si è verificato il primo caso di sinistro stradale con decesso del conduttore di un monopattino elettrico, per il quale sono tuttora in corso  accertamenti da parte dell’Autorità intervenuta. Per altro , è stata proprio la non obbligatorietà dell’utilizzo del “cascetto protettivo” che ha portato al decesso del conduttore del monopattino, che seppur colpito a “bassa velocità” da un veicolo terzo, perdendo l’equilibrio ha battuto la testa,  provocando comunque un grave trauma che ha portato al decesso del citato conduttore.

Questa situazione porterà sicuramente il legislatore a rivedere tutta la normativa, considerata anche la diffusione  del monopattino  elettrico, che risulta agli occhi di molti una piacevole alternativa alla bicicletta, sopprattutto dopo il recente lokdowun.


SALVI dr Adelio                     


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