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Uso del monopattino
Il codice della strada dal gennaio 2020.ha mornsto l'utilizzo del monopattino. Ma attenzione.... L' articolo vi da alcune delucidazioni in merito
ARTICOLO : MONOPATTINO ELETTRICO . NORMATIVA
L’ utilizzo del “monopattino elettrico” utilizzato da utenti maggiorenni , è stato introdotto nel Codice della Strada all’inizio di gennaio 2020. Il monopattino elettrico deve essere ovviamente omologato , con una velocità massima consentita di 20 Km orari ed un’autonomia , con piena carica elettrica, di 60 Km .
La stessa legge di bilancio 2020 , la n. 160 del 27 dicembre 2019, ha previsto che per utilizzare il “monopattino elettrico”, potendo percorrere sia strade urbane che extraurbane, in assenza di una ciclabile o ciclopedonabile , non è necessario essere in possesso del titolo di guida , patente , e non sussiste l’obbligo di una copertura assicurativa in RC . Per altro, il monopattino elettrico che ancora non è stato equiparato ai motocicli , deve comunque essere in possesso di “dispositivo avvisatore acustico” e il suo impiego in orario serale/notturno, quindi in scarse condizioni di luce, prevede che l’utilizzatore /conduttore debba indossare apposito “giubbino riflettente”.
La recentissima introduzione nel Codice della strada di questo “mezzo” , il cui utilizzo si sta diffondendo nel concetto di “modalità sostenibile degli spostamenti”, non ha dato modo di testare il suo effettivo impiego sulle nostre strade ed autostrade. Ancorchè largamente diffuso nelle grandi città , il monopattino elettrico viene spesso utilizzato su percorsi in parte coperti dagli autobus e treni pubblici , proprio grazie alle sue ridotte dimensioni, che consentono di caricarlo sui mezzi pubblici impiegati.
Da una parte l’utilizzo del monopattino elettrico è stato equiparato ad una bicicletta, ma, proprio per la sua struttura , a differenza di quest’ultima, presenta, una maggior pericolosità , in parte dettata dalla posizione eretta tenuta dal conduttore sul monopattino, ed in parte dalla diversa distribuzione del peso” del conduttore, sul mezzo stesso. Tutto questo a discapito di una minor tenuta di strada, laddove l’utilizzo comporti la percorrenza di strade urbane ed extraurbane , gravate dal traffico. Per altro la presenza ormai diffusa, nel rispetto delle normative europee di “rotonde” aumenta il rischio dell’utilizzo del “monopattino elettrico” che essendo assimilato ad una bicicletta, nella attuale situazione , prevederebbe che il conducente del monopattino, all’ingresso in rotonda , si mantenga sul margine destro . Viceversa un diverso “inquadramento” del monopattino elettrico , potrebbe comportare un diverso comportamento nell’affrontare la rotonda , che proprio per la sua particolarità, essendo un tratto di strada che da l’ alternativa di accesso a diverse strade , da’ la possibilità di una certa flessibilità di spostamento .
A tal proposito, proprio giovedì 11 giugno 2020, nella provincia di Bologna si è verificato il primo caso di sinistro stradale con decesso del conduttore di un monopattino elettrico, per il quale sono tuttora in corso accertamenti da parte dell’Autorità intervenuta. Per altro , è stata proprio la non obbligatorietà dell’utilizzo del “cascetto protettivo” che ha portato al decesso del conduttore del monopattino, che seppur colpito a “bassa velocità” da un veicolo terzo, perdendo l’equilibrio ha battuto la testa, provocando comunque un grave trauma che ha portato al decesso del citato conduttore.
Questa situazione porterà sicuramente il legislatore a rivedere tutta la normativa, considerata anche la diffusione del monopattino elettrico, che risulta agli occhi di molti una piacevole alternativa alla bicicletta, sopprattutto dopo il recente lokdowun.
SALVI dr Adelio