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Business & Finanza

La riforma del diritto fallimentare e i nuovi obblighi per le imprese

2019-04-01 08:09:50

L'obiettivo della nuova legge fallimentare è prevenire le crisi di impresa. Scattano nuovi obblighi di corretta amministrazione e controllo

Nell’ambito del D.Lgs. 14/2019, recentemente pubblicato ed entrato in vigore a partire dal 16.03.2019, il Legislatore ha introdotto una sostanziale riforma delle attuali procedure concorsuali finalizzata alla preventiva emersione della crisi. L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire le crisi di impresa e di intervenire in maniera organica e predefinita in caso di difficoltà della stessa. In tale contesto assumono grande rilevanza le nuove procedure di allerta.

Nel corpo della norma, contestualmente, sono state apportate una serie di modifiche al Codice Civile tra le quali si evidenzia:
• l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa;
• l’incremento della responsabilizzazione degli amministratori;
• l’ampliamento delle ipotesi in cui nelle s.r.l. è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore.

La riforma è destinata a produrre effetti in capo a qualsiasi imprenditore, esercente un’attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, con esclusione degli Enti pubblici.

Tra le novità introdotte si segnala la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi (procedura che viene avviata dai creditori istituzionali qualificati come l'INPS, l'Erario ecc. oppure, in "concorrenza diretta" con essi, dall'organo di controllo societario), che richiede, da parte dell'imprenditore e degli organi interni preposti, il costante monitoraggio della situazione debitoria dell’impresa, con la previsione di disposizioni dirette ad una maggiore responsabilizzazione del debitore nonché degli organi della società.

In questo contesto assume particolare rilevanza il ruolo dell’organo di controllo della società al quale viene attribuito il compito di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare agli amministratori l’esistenza di fondati indizi di crisi.

In mancanza di “attivazione” da parte dell’organo amministrativo nel fornire risposta all’organo di controllo, dopo specifica ed esplicita segnalazione da parte dello stesso, o nell’adottare le misure necessarie al superamento della crisi, l’organo di controllo deve informare l’Organismo di composizione della CRIsi (OCRI) istituito presso la CCIAA di competenza.

Sono, poi, previsti alcuni nuovi obblighi in capo all’imprenditore finalizzati al presidio del corretto assetto aziendale atto alla prevenzione della crisi. In particolare, per effetto di quanto disposto dall’art. 3 del Decreto in esame, l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato, come previsto dall’art. 2086, C.c., a rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative.

Più specificatamente, l'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva, deve:

•    istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
•    attivarsi “senza indugio” per adottare / attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.


Gli indicatori di crisi sono rappresentati dagli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa nonché dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza:

•    della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
•    delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, qualora la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione sia inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

Come sopra accennato, il Decreto in esame, oltre a prevedere nuovi obblighi in capo all’organo di controllo / revisore, amplia le ipotesi in cui, nelle s.r.l., sussiste l’obbligo di nomina dello stesso ai sensi delle nuove disposizioni dell’art. 2477.

In particolare, per effetto di quanto previsto dall’art. 379, D.Lgs. n. 14/2019:

•    è confermata la previsione del comma 1 del citato art. 2477, in base alla quale l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo / revisore; qualora lo statuto non disponga diversamente, lo stesso è costituito da un solo membro effettivo;
•    sono modificati (ridotti) i limiti stabiliti dal comma 3, al cui superamento scatta l’obbligo di nomina di tale organo.

In particolare, ora, la nomina dell’organo di controllo / revisore è obbligatoria se la società:

•    è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
• controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• ha superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:


-     totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: € 2.000.000
- ricavi delle vendite / prestazioni: € 2.000.000
 -    dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità

DECORRENZA e PRIMI EFFETTI:
Il citato art. 379 prevede che le s.r.l. e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore della norma (16.3.2019), al superamento dei nuovi limiti di cui al citato art. 2477, “devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto […] entro nove mesi dalla predetta data”.

In particolare, per effetto del combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 c.c., le cooperative che si richiamano alle norme previste per le s.r.l. dovranno nominare un organo di controllo/revisore (di norma monocratico), mentre quelle che si rifanno alla normativa prevista per le s.p.a. dovranno provvedere alla nomina del Collegio sindacale.