Tiziana Di Credico
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SICUREZZA ANTINCENDIO
2020-04-26 16:51:45
L’altezza dell’edificioNelle attività residenziali il parametro che di più schematizza il rischio associato è l’altezza dell’edificio.
L’altezza dell’edificio
Nelle attività residenziali il parametro che di più schematizza il rischio associato è l’altezza dell’edificio. Pertanto, alla luce delle conoscenze odierne, dove il parametro indicizzato (altezza antincendi) ha un valore più elevato, maggiori saranno le azioni necessarie per ottenere configurazioni sicure, cioè per ricondurre il rischio associato ad un rischio accettabile.
Gli adeguamenti richiesti per primi consistono in interventi gestionali declinati secondo il parametro “altezza antincendi” al quale si fanno corrispondere quattro Livelli di Prestazione prefissati: L.P.0, L.P.1, L.P.2 e L.P.3.
I livelli di prestazione
- L.P.0 è il livello di prestazione corrispondente ad edifici con altezza antincendi tra i 12 e i 24 metri, non soggetti al regolamento d.p.r. n.151/2011, ma soggetti, comunque, all’ottemperanza delle disposizioni antincendi sugli edifici per civile abitazione. Tutti gli altri livelli di prestazione sono, invece, soggetti ad entrambe le disposizioni.
Nel Livello di Prestazione “0” il responsabile dell’attività è comunque il titolare di compiti e funzioni primarie ai fini della sicurezza antincendi come l’identificazione e la garanzia delle informazioni agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio, nonché la responsabilità di mantenere in efficienza i sistemi antincendi adottati.
Con i livelli di prestazione successivi e superiori, si parla sempre di edifici soggetti ai controlli di prevenzione incendi richiesti dal d.p.r. n.151/2011. Si alza il livello gestionale richiesto. - L.P.1, negli edifici con altezza antincendi tra i 24 e i 54 metri, corrisponde alla configurazione che necessita dell’istituzione della Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) a cui deve ottemperare il Responsabile dell’attività (RdA). Egli deve produrre sia la gestione della sicurezza in condizioni ordinarie che in quelle di emergenza. Pertanto, oltre alla garanzia delle informazioni agli occupanti in lingua italiana (ed eventuali altre concordate), il mantenimento in efficienza dei sistemi antincendio adottati e la verifica delle aree comuni, il RdA organizza la pianificazione d’emergenza prevedendone la predisposizione e le verifica. La predisposizione può essere limitata all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere con informazioni trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o modalità ritenute più opportune. Qualora previsto, fornire le istruzioni per l’attivazione e diffusione dell’allarme manuale.
- Con l’L.P.2, altezza antincendi tra i 54 e i 80 metri, devono essere garantite le medesime condizioni del livello di prestazione “1” nonché prevedere l’installazione di impianto di segnalazione manuale di allarme con indicatori ottici ed acustici. Questa installazione è il requisito richiesto alla seconda scadenza prevista per il maggio 2021. Inoltre, come già previsto, devono essere predisposte le misure antincendio preventive come la pianificazione dell’emergenza contenente le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme.
- Per L.P.3, altezza antincendi maggiore di 80 metri, oltre alle caratteristiche del Livello di Prestazione “2”, il Responsabile dell’attività:
- organizza la Gestione della Sicurezza Antincendi (GSA),
- predispone il Centro di Gestione dell’Emergenza,
- designa il Responsabile del GSA,
- designa il Coordinatore dell’emergenza,
- prevede l’installazione dell’impianto EVAC