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Peculiarità dell’assicurazione IVS settore spettacolo

2020-05-02 15:21:09

L’assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti del settore spettacolo presenta particolari caratteristiche...Quali???

Peculiarità dell’assicurazione Ivs settore spettacolo

L’assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti del settore spettacolo presenta particolari caratteristiche, che possono così essere riassunte:

l’obbligazione contributiva sorge per effetto del mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative riportate tassativamente nell’elenco dell'art.3, D.Lgs.C.P.S. n.708/47, come adeguato e integrato dal Ministero del Lavoro con il decreto 15 marzo 2005 e da considerarsi tassativo; quindi ciò che conta ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo Ivs verso il Fpls è la natura della prestazione svolta dal lavoratore, prescindendo dalle caratteristiche del datore di lavoro (natura imprenditoriale, forma pubblica o privata, settore di attività etc.);

l’obbligo contributivo insorge a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro; il lavoratore dello spettacolo è quindi assicurato indipendentemente dalla forma in cui si svolga e sia contrattualizzato il rapporto (natura subordinata, parasubordinata o autonoma, inclusa la prestazione professionale con partita Iva), salvo i casi in cui espressamente le norme dispongano diversamente come, ad esempio, nel caso degli “impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco”, per i quali l’obbligo sussiste solo a fronte di un rapporto di lavoro dipendente;

l’obbligazione contributiva e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nei casi di rapporti di lavoro autonomo, fatto salvo il diritto di rivalsa sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore;

il lavoratore autonomo dello spettacolo è parificato al lavoratore subordinato, con conseguente applicazione, per la determinazione degli elementi di retribuzione imponibile, delle regole stabilite per il reddito da lavoro dipendente del settore;

la contribuzione previdenziale ordinaria, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, è pari al 33% della retribuzione lorda (o compenso), di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% a carico del lavoratore e il contributo base è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro i limiti di appositi massimali variabili a seconda dell’anzianità del lavoratore;

ogni prestazione resa dal lavoratore autonomo nell’arco della giornata lavorativa è equiparata a una prestazione giornaliera, con applicazione, pertanto, delle norme in materia di retribuzione minima legale;

per particolari categorie di lavoratori possono essere definite, con decreto del Ministro del Lavoro, tabelle retributive convenzionali (interpreti musicali in sala di incisione con un meccanismo che tiene in considerazione l’andamento delle vendite dei supporti fonografici incisi);

l’accesso ai trattamenti pensionistici è basato sul numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa e il requisito di un’annualità assicurativa si consegue, in relazione alla tipologia di figura professionale e alla natura del rapporto di lavoro, sulla base di almeno 120, 260 o 312 giornate lavorative1;

la retribuzione pensionabile, per i lavoratori con almeno 18 anni di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, è calcolata sulla base della retribuzione giornaliera, mentre, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, è calcolata sulla base della contribuzione versata; per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, ma con meno di 18 anni di anzianità assicurativa alla predetta data, la retribuzione pensionabile è calcolata in parte con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo.

Le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo sono state adeguate secondo l'elencazione riportata in tabella, ad opera del decreto 15 marzo 2005 del Ministero del Lavoro.

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