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AGIBILITA' INPS Modifiche 2019

2020-05-02 15:52:49

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (19G00017) (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019)

L’agibilità (ex Enpals) resta tuttavia ancora obbligatoria per chi lavora con Partita Iva, prestazione occasionale e per chi ha un rapporto di collaborazione continuativa. L’obbligo del certificato di agibilità INPS (ex Enpals) è quindi dovuto esclusivamente ai lavoratori autonomi e collaboratori occasionali a qualunque titolo.  Appare pacifico sottolineare che sparisce il mero documento non l'obbligo contributivo per il quale non ci sono variazioni in termini di aliquote e modalità.

Questa differenza nasce dai differenti strumenti per individuare l’identità dei datori di lavoro obbligati a versare i contributi: la comunicazione di assunzione “UNILAV” per tutti i lavoratori, e per gli intermittenti la comunicazione preventiva “comunicazioni Unintermittenti” all’Ispettorato Nazionale del Lavoro prima di ogni chiamata.

Quando si instaura il lavoro dipendente si è esentati dalla richiesta del certificato di agibilità quindi, nei casi in cui il soggetto organizzatore o Committente ingaggi direttamente il lavoratore dello spettacolo (rapporto di lavoro verticale datore di lavoro Lavoratore rapporto a due) in cui il datore di lavoro esercita potere direttivo, di sorveglianza, coordinamento,potere disciplinare ed il lavoratore è inserito in una stabile organizzazione aziendale, per tutti gli altri casi in cui si fa riferimento ad un terzo soggetto Agenzia Cooperativa Lavoratore autonomo settore Musica vengono di fatto a decadere i principi di lavoro dipendente perchè si passa da un rapporto a due ad un rapporto plurimo che vede più soggetti che concorrono in regime di collaborazione per realizzare un servizio quindi in questi casi l'obbligo di richiesta del certificato di agibilità rimane obbligatorio e l'obbligo di richiesta e custodia fa capo al committente che può demandare questo adempimento ad un terzo soggetto. L'agenzia o la coop non hanno nessun potere direttivo di organizzazione o di sorveglianza sull'azienda del committente e concorrono a prestare un servizio marginale specializzato e risultano solo marginalmente inseriti nell'organizzazione aziendale del committente inoltre svolgere un attività nel settore spettacolo comporta anche competenze culturali personali tecnico e professionali quindi queste prestazioni per natura, sono piu' simili al lavoro parasubordinato, occasionale e autonomo che al concetto tradizionale di lavoro dipendente.

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