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Fattura elettronica - valore legale della copia cartacea "di cortesia"
Dal 1° gennaio 2019 è divenuta obbligatoria la fattura elettronica: da tale deta la maggior parte della attività sono obbligate ad emettere fattura in formato elettronico nei confronti di tutti i soggetti. Non si è persa però, l'abitudine di stampare una copia cartacea della fattura, cosidetta "copia di cortesia". In questo articolo ne analizziamo le implicazioni fiscali e civili.
In tutti i casi in cui corre l’obbligo di emissione di fatturazione elettronica, la fattura emessa nel formato XML ed inviata tramite lo SDI - Sistema Di Interscambio - è l’unico documento rilevante ai fini civili e fiscali, sia per l’emittente, sia per il destinatario, con obbligo di conservazione digitale a norma.
Per superare l'impatto del passaggio dal cartaceo al digitale, è possibile consegnare al cliente una copia cartacea - oppure in versione .pdf - che però non assume alcun valore fiscale: questo documento, infatti, viene considerato una “copia di cortesia”.
Fanno eccezione a questo principio le fatture emesse nei confronti dei clienti esteri e verso i consumatori finali - cosiddetti privati: le fatture devono comunque essere emesse tramite lo SDI ma, per i clienti, è valida la copia cartacea salvo eventuale discordanza tra la copia cartacea e quella digitale. In questo caso, salvo prova contraria, avrà valore la versione digitale della fattura.
Se il fornitore è obbligato all'emissione della fattura elettronica, questa deve essere emessa tramite lo SDI anche a favore di soggetti che non sono tenuti alla relativa emissione come per esempio i forfetari, i minimi ed i produttori agricoli esonerati. A nostro avviso anche questi soggetti, seppure esonerati, dovrebbero dotarsi di un sistema di conservazione a norma delle fatture elettroniche ricevute.
Un'altra eccezione all'obbligo di fatturazione elettronica è rappresentato dai medici, di cui parleremo in un altro articolo.
Per qualsiasi chiarimento in merito a questo argomento non esitate a contattarci.