Business & Finanza
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO–COVID19
Il Contributo a Fondo Perduto verrà erogato dall’Agenzia Entrate (provvedimento del 10.06.2020), nell’ambito delle misure adottate dal Governo, per fronteggiare le conseguenze economico/finanziarie determinate dall’emergenza COVID-19.
Soggetti che possono richiederlo:
- imprese (persone fisiche e società) con ricavi nel 2019 inferiori a 5.000.000 di Euro;
- lavoratori autonomi (NON PROFESSIONISTI) con ricavi nel 2019 inferiori a 5.000.000 di Euro;
- soggetti titolari di reddito agrario.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che:
“le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che
contestualmente possiedono lo status di «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19” a patto che ci sia stata una riduzione di almeno 2/3 del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’01.01.2019 tale requisito non va verificato).
Soggetti che non possono richiederlo:
- soggetti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione della domanda;
- Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;
- intermediari finanziari/società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR;
- contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dagli artt. 27 e 38, DL n. 18/2020 (professionisti / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, lavoratori dello spettacolo);
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94
(CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 nelle seguenti misure:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve presentare una specifica domanda all’Agenzia delle Entrate in via telematica tramite:
- il servizio Fisconline/Entratel; la trasmissione può essere effettuata per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato alla consultazione del
Cassetto fiscale e delle fatture elettroniche;
- l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, direttamente, da parte del soggetto richiedente (abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia) da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale/fatture elettroniche.
L’invio della domanda può essere effettuato dal 15.06. 2020 al 13.8.2020.
Il contributo in esame:
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e/o componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale intestato/cointestato al soggetto beneficiario. A tal fine l’Agenzia procede alla
verifica di tale corrispondenza.
Infine i percettori di tale contributo, sono esclusi dalla possibilità di percepire l’indennità Covid19 predisposta dall’INPS per il mese di maggio, anche se sono stati in precedenza percepiti i 600,00 Euro per i mesi marzo e aprile.
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