Storia & Antichità
L’ARTICOLO 13 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Cominciamo a prendere coscienza dei nostri diritti
L’articolo 13 della Costituzione italiana afferma l’inviolabilità della libertà personale (non è ammessa la detenzione, l’ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dalla legge). Viene punita ogni violenza sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà.
É il primo articolo, dopo i 12 relativi ai principi fondamentali, che apre la parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini.
Esordisce con il primo diritto insormontabile dell’uomo: la libertà.
Essendo questo diritto inviolabile, lo Stato lo deve riconoscere come tale, infatti questo articolo pone termini molto precisi e questi hanno l’importante utilità di impedire al potere esecutivo di agire contro la libertà di qualcuno, chiunque esso sia, per ragioni politiche o interessi personali. É inoltre importante sottolineare che il termine “libertà” sovracitato in tale articolo va interpretato sia come “libertà fisica” cioè diritto alla vita, alla salute all’integrità fisica, sia come “libertà morale” cioè diritto di manifestare il proprio pensiero o la propria idea religiosa.
Circa l’inviolabilità della libertà personale, va rilevato che questa non viene enunciata in modo generico, ma garantita da tre specifici pilastri: la riserva di legge, secondo cui unicamente il potere legislativo può stabilire casi e modalità con cui è possibile limitare la libertà personale del cittadino; la riserva di giurisdizione, in base alla quale solo il giudice è legittimato ad emettere provvedimenti limitativi della libertà; la motivazione dei provvedimenti, per la quale l’ordinanza del giudice deve indicare in modo esauriente i motivi che l’hanno portato a privare l’individuo della libertà personale.
Il terzo comma proibisce esplicitamente la tortura, in qualunque forma.