DL CURA ITALIA E CREDITO DI IMPOSTA: UN PO DI CHIAREZZA
La cessione Prosoluto dei Crediti Inesigibili : Ottenere un Credito di Imposta ai sensi del D.L. Cura Italia . FOCUS SU : Il Riporto delle perdite fiscali OBIETTIVO DELLA NORMA : Anticipare un beneficio che altrimenti si concretizzerebbe in un momento successivo
Cos’è il riporto delle perdite fiscali? Breve sintesi:
Ai fini IRES, la disciplina del riporto nel tempo delle perdite fiscali è contenuta all’interno dell’articolo 84 del DPR n 917/86.
Il sostenimento di una perdita fiscale in un periodo di imposta comporta un beneficio potenziale e di incerta realizzazione. La perdita fiscale, infatti, per essere riportata negli esercizi successivi, richiede l’esistenza di futuri redditi imponibili.
Per questo motivo l’esistenza di perdite fiscali riportabili comporta la necessità, dal punto di vista civilistico, di verificare l’iscrizione in bilancio di attività per imposte anticipate.
Questa normativa ha riflessi nella possibilità di iscrivere fiscalità differita attiva (imposte anticipate). Infatti, la possibilità di riportare le perdite in esercizi futuri genera una differenza temporanea di imposta deducibile. Tale differenza potrà essere utilizzata per ridurre il carico fiscale degli esercizi futuri. Il tutto, secondo il principio di competenza economica.
LE ATTIVITA’ PER IMPOSTE ANTICIPATE ED IL DECRETO CURA ITALIA:
Il Decreto Cura Italia,al fine di offrire un aiuto finanziario alle imprese, prevede la possibilità di ottenere un credito d'imposta per le società che cedono i propri crediti deteriorati :
Il Decreto infatti stabilisce che: "qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile [...]".
Per le imprese , l’aiuto finanziario consiste nella possibilità di convertire in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferibili a due particolare posizioni soggettive (o “componenti rilevanti”) maturate dall’impresa, le “perdite fiscali pregresse” e le “eccedenze ACE”.
La disposizione permette quindi di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a questi 2 componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi (nello specifico il 20%).
In pratica le imprese possono anticipare l'utilizzo di questi importi per ridurre nell’immediato il proprio carico fiscale, anziché farlo negli anni successivi, tramite il riporto delle perdite.
La ratio della norma è quella di salvaguardare la liquidità delle imprese andando ad alleggerire il carico in termini di versamento di imposte.
Quindi le società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti inesigibili ,(ai sensi del decreto si considerano i crediti insoluti per oltre novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento), possono trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferite ai seguenti componenti:
- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 TUIR, alla data della cessione;
- eccedenze ACE ovvero l’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'art. 1 c. 4 DL 201/2011 conv. in L. 214/2011, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.
LIMITAZIONI:
- il limite massimo dei componenti che possono generare DTA trasformabili, è pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
- C’e’ un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020, rilevanti ai fini della trasformazione. Per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
ESEMPIO:
Se una società cede crediti per 100.000 euro, potrà applicare l'agevolazione al massimo ad una quota di DTA pari al 20% e quindi 20.000 euro, a cui si applica l'aliquota IRES del 24%, ottenendo quindi un credito d'imposta pari a 4.800 euro. La trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio.
La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti e può avvenire anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio (purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti).
La disposizione non si applica:
a) a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 180/2015;
b) alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
I termini per effettuare le operazioni sono fissati al 31 dicembre 2020.
CANONE ANNUO : e' previsto pagamento di un canone annuo pari all’1,5% della differenza (se positiva) tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate, il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.