Verso nuovi orizzonti
Indennità lavoro domestico: chi può accedere e come richiederla
La circolare indica chi ne può usufruire, le modalità operative per acceder e i casi di incompatibilità dell'indennità per i lavoratori domestici con le altre indennità legate all'emergenza COVID-19, con le misure di contrasto alla povertà e con i trattamenti pensionistici.
Chi può beneficiare dell'indennità
Possono fare richiesta i soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS:
- Colf;
- Badanti.
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori per i quali, alla data del 23 febbraio 2020:
- risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS;
- l’orario settimanale dell’unico rapporto di lavoro o la somma dell’orario dei vari rapporti di lavoro, alla medesima data del 23 febbraio 2020, abbia una durata complessiva superiore a 10 ore;
- non risulti la convivenza con alcuno dei datori di lavoro.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata respinta dall’INPS, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico. Sono esclusi:
- i datori di lavoro che sono stati condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
Quali sono le incompatibilità
La nuova indennità LD non è cumulabile con alcuna delle indennità COVID-19, cioè:
- indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo;
- Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
- indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed enti, società e federazioni ad essi collegati;
- Reddito di emergenza;
- Reddito di cittadinanza, il cui ammontare del beneficio risulti superiore o pari all’ammontare dell’indennità LD.
Nel caso in cui il richiedente (o uno dei membri del suo nucleo familiare) inoltri, in concomitanza della presentazione della domanda di indennità per lavoratore domestico, un’altra istanza per fruire di una delle suddette prestazioni, introdotte con il decreto-legge n. 18/2020 e il decreto-legge n. 34/2020 e incompatibili, tutte verranno istruite sulla base dei requisiti richiesti dalla legge.
Per coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza l’indennità non spetta ai percettori per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda va presentata online. Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Chi non è in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile richiedere il PIN all’INPS sul sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN” oppure chiamando il Contact Center al numero verde 803 164 oppure è possibile richiedere la credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati.