Natascia Tieri Sociologa

Verso nuovi orizzonti

Disoccupati e lavoratori svantaggiati

2020-10-21 14:32:28

Ricollocarsi sul mercato del lavoro in maniera autonoma, avviando una propria attività è uno strumento di politica attiva che il legislatore vuole implementare. Per questo sono forniti dei finanziamenti per le iniziative di autoimpiego.

Chi percepisce la NASPI può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione se intende avviare un'attività di lavoro autonomo o sottoscrivere una quota di capitale sociale in una cooperativa. La domanda va presentata, tramite i canali messi a disposizione dall'INPS, 30 giorni prima di intraprendere il percorso di autoimpiego.
Per i lavoratori collocati in mobilità fino a 31 dicembre 2016, è possibile richiedere l’anticipazione delle mensilità - non ancora percepite - dell’indennità spettante, per finanziare l’avvio di una nuova attività. Il D. L. n. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014 ha, poi, previsto una speciale forma di anticipazione dell’indennità di mobilità in favore dei lavoratori che, dipendenti da società sottoposte a procedure concorsuali, decidano di associarsi in cooperativa per rilevare la società datrice di lavoro. In particolare, la legge riconosce alla neo costituita cooperativa un diritto di prelazione sull’acquisto e/o l’affitto della società ex datrice di lavoro.
Inoltre, per consentire ai lavoratori che intendono associarsi di avere a disposizione dei fondi per costituire la cooperativa è stabilito il diritto di ottenere l’anticipazione una tantum dell’importo che gli sarebbe spettato a titolo di indennità di mobilità. Resta salvo il diritto dei lavoratori che non intendano associarsi di percepire l’indennità di mobilità nelle forme ordinarie.

Con la circolare n. 174/2017, l’INPS ha precisato quali sono le posizioni individuali di iscrizione alla gestione previdenziale per le quali può essere accolta la domanda di anticipazione NASPI, ovvero:

  • attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse previdenziali, ovvero attività di lavoro autonomo;
  • attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa con un rapporto avente ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;
  • costituzione o ingresso in società di persone (S.n.c. o S.a.s.);
  • costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.l.). Si noti che non sarà riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità a coloro che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa.

Anche per i lavoratori che percepiscono il trattamento di CIGS è stata introdotta, dal 2009, la possibilità di una liquidazione anticipata per favorire progetti di autoimprenditorialità o autoimpiego. Il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2009 illustra le modalità attuative per inoltrare la richiesta.

3