Natascia Tieri Sociologa

Verso nuovi orizzonti

Contratti a termine, novità del decreto Agosto

2020-08-21 14:58:21

E' stata confermata la proroga senza causale fino a fine anno, mentre è stato cancellato rinnovo automatico pari allo stop Covid.

Il decreto Agosto estende gli strumenti maggiormente apprezzati e utilizzati dalle imprese e ne introduce di nuovi per andare incontro ai settori più danneggiati dalla pandemia Covid. Purtroppo fa marcia indietro rispetto al decreto Rilancio sulle misure meno favorevoli i datori di lavoro.

L’articolo 8 del decreto agosto (dl 104/2020) conferma la deroga al Jobs Act fino al 30 dicembre 2020 in cui «è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza» di causale.

Attenzione: resta fermo il tetto di 24 mesi di durata massima dei contratti a termine. Quindi, il rinnovo senza causale è consentito anche oltre i normali primi 12 mesi previsti dal dlgs 81/2015 (il Jobs Act), ma la somma dei contratti a termine applicati a un singolo lavoratore non può superare i 24 mesi, dopo i quali il contratto si trasforma automaticamente in tempo indeterminato.

Resta fermo anche il numero massimo di quattro proroghe nell’arco dei 24 mesi. Il Jobs Act prevede che dopo i primi 12 mesi il contratto a termine possa essere prorogato o rinnovato solo in presenza di causale, con le seguenti motivazioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

La deroga prevista dal decreto Agosto stabilisce anche che i datori di lavoro possano prorogare il contratto a termine liberamente, quindi senza causali sopra esposte, anche dopo i primi 12 mesi. Sempre restando, come detto, nel tetto massimo dei 24 mesi e dei quattro rinnovi.

Il decreto agosto ha inoltre abolito il comma 1-bis dell'articolo 93 in cui stabiliva la proroga automatica della somministrazione e dell'apprendistato.

Infine, sempre in materia di contratti a termine, nel decreto c’è uno sgravio contributivo limitato però al settore del turismo e stabilimenti termali. Si tratta di uno sconto contributivo, fino al 31 dicembre 2020, sulle assunzioni a tempo indeterminato, per un periodo massimo di tre mesi, fino a un tetto di 8mila 60 euro su base annua. L’agevolazione (articolo 7 dl 104/2020), si applica a contratti a termine o stagionali. Lo stesso beneficio, sempre per il settore turismo, si applica anche alla trasformazione dei contratti a termine in tempo indeterminato.