MatrixCCC

Spiritualità & Filosofia

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Non vedo sostanziali differenze tra i due.

2020-04-03 20:19:39

A proposito del servizio di repertorio di Striscia la Notizia di questa sera su Wanna Marchi... la legge non è uguale per tutti! Difatti, mentre la Wanna imbrogliona non ha il nulla osta per esercitare la sua professione di ciarlatana, papa Imbroglio possiede la licenza a...

...  a delinquere, poco conosciuta dalla massa dei credenti, dal nome Patti Lateranensi e Concordato.

Riportiamo le parole di un qualche anno fa del nostro papa Francesco contro la Wanna Marchi, nel cui mirino è finita insieme al "mago" Do Nascimento  e contro loro simili. Il Pontefice punta il dito contro veggenti e cartomanti, "non cristiani" e "presunti profeti". Per il Papa, infatti, conducono a un cammino ingannevole e sono "contrabbandieri di verità". E ancora, papa Francesco li definisce "delinquenti" perché già Cristo nel Vangelo avvertiva che "chi non entra nel recinto delle pecore per la porta" ma da un'altra parte "è un ladro e un brigante".

Vogliamo far presente al nostro signor papa che non c'è nessuna differenza tra lui e la Marchi. 


L'art. 121, ultimo comma, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T. U. L. P. S. Regio decreto 1816/31, n. 773) dice che: è vietato il mestiere di ciarlatano.


L'art. 231 del relativo regolamento per l'esecuzione (Regio decreto 615/40, n. 635) specifica:

"Sotto la denominazione di 'mestiere di ciarlatano' si comprende ogni attività diretta a speculare sull’altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l’altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose”.

L’art. art. 643 “Circonvenzione di persone” prevede che:
 “Chiunque, per procurare a sè o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.”

L’art. 661 cod. pen. “Abuso della credulità popolare” prevede che chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico. #MatrixCCC #axteismo

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