Lucia Daminato

Founder Junior

Security token offering STO e profilo fiscale

2021-06-15 16:07:35

Che cos’è una security token offering STO, e come sono disciplinati in Italia da un punto di vista fiscale

Un security token è un token, emesso su una blockchain, che rappresenta una quota in qualche impresa o asset esterni. Questi token possono essere emessi da entità come aziende o governi e avere lo stesso scopo delle loro controparti uscenti (ovvero azioni, obbligazioni, ecc.).

Generalmente, quando gli investitori comprano un security token, stanno comprando azioni, obbligazioni o derivati. I loro token fungono effettivamente come contratti d'investimento e garantiscono diritti di proprietà su asset off-chain.

Da un punto di vista fiscale nella Risposta ad interpello n. 18 del 2018, l’Amministrazione finanziaria assimila i token ai voucher, agli strumenti finanziari e alle criptovalute a seconda degli utilizzi »

Con riferimento ai token, nella risposta ad interpello n. 14 del 28 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate, ai fini IVA, assimila i gettoni a dei voucher (non a delle partecipazioni), in quanto rappresentativi del diritto di acquistare beni o servizi. 
Di conseguenza, la cessione dei token da parte del soggetto emittente è irrilevante ai fini IVA e quest’ultima si renderà esigibile soltanto al momento in cui avverrà la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ai quali la spendita dei gettoni dà diritto. L’emissione dei gettoni è parimenti irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP in quanto dà origine ad una mera movimentazione finanziaria.

Nell’ipotesi di scambio dei token con valuta corrente, valgono invece le stesse conclusioni cui l’Amministrazione finanziaria è giunta nella citata Risoluzione 72/E del 2016 a proposito del cambio di criptovalute.
In tal caso, i token sono assimilati a valute estere.

Nella prospettiva dei soggetti finanziatori, qualora essi siano dipendenti della società che ha emesso i token, l’assegnazione di questi ultimi costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi degli articoli 49 e 51 del TUIR, sempreché di valore superiore ad euro 258,23 nel periodo di imposta, da assoggettare a ritenuta alla fonte ex art. 23 DPR 600/1973.

Se il finanziatore, invece, è un soggetto terzo, poiché dall’assegnazione del token deriva il diritto ad acquistare a termine un bene o un servizio, il valore del token costituisce reddito diverso di natura finanziaria ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c-quater TUIR, da dichiarare nel quadro RT della dichiarazione dei redditi e assoggettato a imposta sostitutiva con aliquota del 26%. In questo caso, i token sono assimilati a strumenti finanziari.

Un altro aspetto derivante dall’assimilazione delle criptovalute (e, in certi casi, anche dei token)a valute estere è la loro rilevanza ai fini della compilazione del quadro RW, poiché «Anche le valute virtuali devono essere oggetto di dichiarazione nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi »