Lucia Daminato

Founder Junior

REM : Reddito di Emergenza nel Decreto di maggio

2020-05-04 09:47:41

Il REM, reddito di emergenza, a chi spetta e come chiederlo. Il Decreto Maggio ne fissa i criteri.

La bozza del Decreto Maggio istituisce all’art 19 il Reddito di emergenza che a decorrere dal mese di maggio verrà erogato dopo richiesta per un periodo di tre mesi solo agli aventi diritto.


Vediamo a chi spetta, come fare per richiederlo e a quanto ammonta.


Ai sensi dell’art 19 del Decreto di prossima approvazione il reddito di emergenza verrà erogato come misura a sostegno per i nuclei familiari che in conseguenza della emergenza da covid 19 hanno subito forti contrazioni del reddito.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo il REM reddito di emergenza sarà riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, salvo diversa specificazione, dei seguenti requisiti”:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia di 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del DL n 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), e fino a un massimo di 800 euro mensili;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
  • un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.

Si precisa che i parametri della scala di equivalenza da moltiplicare per l’importo del reddito familiare ottenendo così l’ammontare di reddito da prendere a confronto per vedere se spetta o meno il reddito di emergenza è quella utilizzata nell’ambito del calcolo ISEE.


Ai sensi del comma 8 dello stesso art.19 le domande per ricevere il reddito di emergenza dovranno essere presentate all’INPS secondo le modalità stabilite dall’ente stesso non appena il Decreto sarà definitivo.


Si precisa che, ai sensi dello stesso comma 8, il reddito di emergenza in riferimento alla richiesta, riconoscimento ed erogazione segue le medesime modalità del reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

Le domande per il reddito di emergenza potranno essere presentate dalla approvazione del decreto e non appena predisposti gli appositi formulari da parte dell'INPS ed entro il mese di luglio prossimo.

Va precisato che lo stesso articolo 19 al comma 3 stabilisce che il reddito di emergenza NON spetta al nucleo familiare in cui vi sia un componente che percepisce o abbia percepito altri benefici precedentemente istituiti per far fronte alla crisi da covid 19 dal decreto-legge n 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge).

In particolare, non spetta se si è percepito o si percepisce una indennità tra le seguenti:

  • art. 27 indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
  • art. 28 indennità lavoratori iscritti alla gestione speciale Ago
  • art. 29 indennità dei lavoratori stagionali del turismo e delle terme
  • art. 30 indennità lavoratori del settore agricolo
  • art. 38 indennità lavoratori dello spettacolo

Il Reddito di emergenza è invece cumulabile con quello di cittadinanza e comunque non oltre la soglia totale degli 800 euro percepiti da uno dei componenti il nucleo familiare.