Lucia Daminato

Founder Junior

Regime forfettario 2019: Novità

2019-02-26 12:13:17

Il Regime forfettario è quella tipologia di Regime fiscale che permette ai titolari di Partita Iva di poter usufruire di differenti semplificazioni.

Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap).

L’aliquota è del 15%.

 

Fino al 2018, l’accesso al Regime forfettario è stato vincolato da differenti limiti (requisiti di accesso) che consentivano l’accesso solo a coloro che li rispettavano. La grande novità apportata dal Testo della Manovra che è stata approvata, indica che l’unico limite che si dovrà rispettare per poter rientrare nel Regime forfettario 2019 è quello di non aver percepito nell'anno precedente un reddito superiore ai 65.000 euro.

Limiti Regime forfettario 2019: cosa cambia nel 2019?
In questo paragrafo analizziamo quali requisiti di accesso, sono stati del tutto eliminati rispetto alla precedente Normativa, e quali invece (anche se modificati) rimarranno in vigore.

Limite Beni strumentali – ELIMINATO La disciplina del forfettario 2018 prevedeva che per poter accedere al Regime forfettario, non si dovevano avere beni strumentali per un valore superiore ai 20.000 euro
Per il Regime forfettario 2019 questo limite è stato eliminato, non si dovrà più rispettare alcun vincolo per il valore dei beni strumentali.

Limite delle spese per lavoro dipendenteELIMINATO Nel 2018 si era esclusi dall’applicazione del Regime forfettario nel caso in cui si fossero sostenute durante l’anno spese per lavoratori dipendenti più di 5.000 euro.
Per il Regime forfettario 2019 questo limite è stato eliminato, si potranno assumere lavoratori dipendenti senza limiti di spese.

Limite dei ricavi annuali – MODIFICATO Fino al 2018, per poter aderire al Regime forfettario, si dovevano rispettare i limiti di ricavi previsti per la propria tipologia di attività (dai 30.000 ai 50.000 euro).
Nel 2019 questo limite rimarrà in vigore ma sarà uguale per tutte le tipologie di attività e sarà di 65.000 euro.

 

Le «nuove» attività
Per le “nuove” attività il legislatore ha confermato l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% per i primi 5 anni di attività.

Si definiscono «nuove» le attività che rispettano tre requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività in regime forfettario, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

- l’attività da esercitare non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (con esclusione del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);

- nel caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limite di 65mila euro.

 

Le cause ostative
Oltre alla verifica dei requisiti di accesso, ai fini dell’applicazione del regime, è necessario non avere nessuna delle cause ostative, puntualmente indicate dal legislatore nel comma 57 che, se verificate, precludono l’accesso al regime in ogni caso.

Circa le cause ostative ci sono due novità.
La prima riguarda la preclusione dell’accesso al regime forfettario a coloro che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività forfettaria, partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Rispetto alla previgente versione della norma, viene precisato che anche la partecipazione all’impresa familiare è di ostacolo al regime forfettario.
Inoltre, viene previsto che la partecipazione in Srl impedisce l’accesso al regime se sono verificate due condizioni: ovvero se la partecipazione è di controllo e se la società esercita la stessa attività economica svolta dalla persona fisica in regime forfettario. In passato, la partecipazione in Srl ostacolava il regime forfettario solo in caso di opzione per la trasparenza.

Inoltre, ai sensi della nuova lettera d-bis) del citato comma 57 non possono avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori di lavoro. In sostanza, il soggetto forfettario deve effettuare operazioni prevalentemente a committenti diversi dal proprio datore di lavoro. La norma, dunque, ha lo scopo di evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che possono godere di questo regime agevolato.
A fronte dell’introduzione di questo requisito, viene eliminato il tetto dei 30mila euro percepiti a titolo di reddito da lavoro dipendente o assimilabile, oltre il quale operava l’esclusione dal regime forfettario. Restano poi invariate le altre cause ostative, dunque non possono avvalersi del regime forfettario coloro che svolgono una attività soggetta a un regime speciale di determinazione del reddito (ad esempio, reddito agrario), i non residenti (salvo alcune eccezioni), contribuenti che esercitano prevalentemente attività esenti di cessioni di immobili o di mezzi di trasporto nuovi.

 

E se tutto questo non bastasse?
Nonostante in questo post si siano fornite le linee guida del regime forfettario 2019, potresti comunque avere ulteriori dubbi o necessitare di maggiori info.
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