Lucia Daminato

Founder Junior

Redditi da diritto di autore: disciplina fiscale

2019-03-11 10:12:49

Il titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale, può decidere di concedere a terzi lo sfruttamento economico della sua opera. Questa concessione ha come contropartita il versamento di una somma di denaro (cd royalties).

I diritti di autore vengono classificati come redditi di lavoro autonomo quando conseguiti direttamente dagli autori, come redditi diversi quando sono stati acquisiti a titolo gratuito o oneroso, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quando conseguiti nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure come redditi di impresa se conseguiti nell’esercizio di una attività commerciale.

Diritti di autore come redditi di lavoro autonomo

Se i diritti di autore sono considerati redditi di lavoro autonomo usufruiscono di un abbattimento forfettario a titolo di deduzione forfettaria delle spese pari al 25% che viene elevata al 40% se il percettore ha un’età inferiore a 35 anni.

Diritti di autore come redditi diversi

Se i diritti di autore sono considerati redditi diversi occorre distinguere due fattispecie:
- se sono stati acquisiti a titolo oneroso godono di un abbattimento del 25% al pari di quello spettante all’autore,
- se invece sono stati acquisiti a titolo gratuito vengono tassati integralmente.

Diritti di autore assimilati a lavoro dipendente

Se i diritti di autore sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, (e lo sono solo quando trattasi di collaborazione a riviste e giornali con redazioni di articoli non in completa autonomia) l’assimilazione comporta il riconoscimento delle detrazioni previste dall’art. 13 del Tuir per i lavoratori dipendenti.


 

Trattamento previdenziale

Per quanto riguarda, infine, il trattamento previdenziale dei compensi per l’utilizzo e lo sfruttamento economico del diritto d’autore, l’INPS, con il messaggio 19435/2013, ha precisato che il compenso percepito da parte di un lavoratore autonomo non iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls), né ad una Cassa Professionale, è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata (ex articolo 2, comma 26, L. 335/1995).