Lucia Daminato

Founder Junior

Quadro RW criptovalute e monitoraggio fiscale

2021-05-05 10:55:17

Il quadro RW del modello Redditi accoglie gli investimenti patrimoniali e finanziari esteri detenuti da persone fisiche residenti in Italia.

Il quadro RW è stato istituito ai fini del monitoraggio delle attività detenute all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia .

Tale quadro deve essere compilato dai contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque altro diritto reale.

Soggetti obbligati al monitoraggio fiscale

I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono:

  • le persone fisiche,
  • gli enti non commerciali
  • e le società semplici e i soggetti equiparati residenti in Italia.


Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito.

Il quadro RW del modello redditi deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro il 30 novembre dell’anno successivo alla chiusura di ogni periodo di imposta.
L’articolo 4 del D.L. n. 167/90 prevede l’obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi:

  • Degli investimenti all’estero, ovvero
  • Delle attività estere di natura finanziaria.

Quali sono le attività patrimoniali estere da indicare nel quadro rw?
Per attività patrimoniali si intendono tutti i beni patrimoniali detenuti all’estero da contribuenti residenti in Italia, quali:

  • Immobili situati all’estero (ad esempio l’immobile in Francia), o i diritti reali immobiliare su di essi (comproprietà, multiproprietà);
  • Oggetti preziosi ed opere d’arte;
  • Imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all’estero e/o registrati in pubblici registri esteri.

Le attività patrimoniali devono essere dichiarate nel quadro RW indipendentemente dall’effettiva produzione di reddito nel periodo d’imposta. Per far scattare l’obbligo dichiarativo è infatti sufficiente che la loro capacità di produrre reddito imponibile sia meramente potenziale
Quali sono le attività finanziarie estere da indicare nel quadro rw?
Per attività finanziarie si intendono le attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Ad esempio, è possibile identificare le seguenti:

  • DepositI e conti correnti bancari costituiti all’estero;
  • Conti correnti valutari;
  • Criptovalute, Bitcoin, etc.
  • I metalli preziosi detenuti all’estero;
  • Le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi. nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo“;
  • Le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
  • Le obbligazioni estere o titoli similari, i titoli pubblici e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti;
  • I diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • I contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (finanziamenti, riporti, pronti contro termine, prestito titoli);
  • I contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • Le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da soggetti esteri, escluse quelle obbligatorie per legge;
  • Le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
  • Le attività finanziarie italiane detenute all’estero, anche se in cassetta di sicurezza;
  • Le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
  • I titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati (cosiddette “stock option“) nei casi in cui, al termine del periodo di imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante.


Sulla base dei più recenti documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, l’interpello DRE Lombardia 956-39/2018), le criptovalute sono assimilate a valute estere.
Tale assimilazione comporta l’obbligo, come confermato per la prima volta anche dalle istruzioni alla compilazione del quadro RW del Modello Redditi PF di essere indicate nel quadro relativo al monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (Quadro RW).
L’unica eccezione a tale obbligo potrebbe essere rappresentata (il condizionale è d’obbligo in attesa di un indirizzo specifico dell’Agenzia delle Entrate) dal caso in cui il detentore possieda anche la cd. chiave privata.
Quanto alle modalità di compilazione del quadro RW, secondo quanto previsto dalle istruzioni della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2020 (Modello Redditi PF 2021), le criptovalute vanno dichiarate al controvalore in Euro al 31 dicembre del periodo di riferimento (o ove vendute precedentemente al 31 dicembre, alla data di cessione), indicando come codice di individuazione del bene (colonna 3) il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali“.

Da ultimo, si ricorda che in caso di omessa o irregolare compilazione del quadro RW l’articolo 5, comma 2 del DL 167/1990 prevede sanzioni amministrative comprese tra il 3% al 15% degli importi non dichiarati. Le percentuali di tali sanzioni raddoppiano dal 6% al 30%) nel caso in cui l’investimento sia detenuto in uno Stato considerato paradiso fiscale (fattispecie tutt’altro che da escludere nel caso di investimenti in criptovalute).