Lucia Daminato

Founder Junior

Le spese veterinarie in dichiarazione

2020-07-14 07:15:16

Sono detraibili le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

Come noto, l’art. 15, comma 1 lett. c-bis) del TUIR dispone che spetta la detrazione del 19% per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali.

In base al DM 6.6.2001, n. 289 sono detraibili le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Quindi, risultano escluse dall’ambito della presente detrazione le spese per la cura di animali allevati o detenuti nell’ambito di attività agricole o utilizzati per attività illecite.

Rientrano nelle spese detraibili:

  •  Le spese relative alle prestazioni rese dal medico veterinario;
  • Gli importi corrisposti per l’acquisto di medicinali prescritti dal veterinario. Non è necessario conservare le prescrizioni del veterinario ma è necessario che lo scontrino riporti il codice fiscale di chi sostiene la spesa e la natura di farmaco che può essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio dello stesso o dalla codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata per la trasmissione dei dati al STS;
  • Le spese per le analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie
  • Le spese per l’acquisto di farmaci venduti in strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal Ministero della Salute;
  • Le spese per l’acquisto di farmaci senza obbligo di prescrizione medica.

Si tenga presente che non risultano detraibili le spese sostenute per mangimi speciali per animali da compagnia anche se prescritti dal veterinario in quanto non sono considerati farmaci.

limiti di spesa detraibili sono i seguenti:

La detrazione per le spese veterinarie si applica:

  • Dal 1º gennaio 2020, fino all’importo massimo di 500 Euro, per la parte eccedente 129,11 Euro;
  • Fino al 31 dicembre 2019, fino all’importo massimo di 387,34 Euro per la parte che eccede 129,11 Euro.


Il limite di spesa deve essere riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.


L'importo di 129,11 Euro consiste in una franchigia. Pertanto, l'importo massimo delle spese che danno diritto alla detrazione è pari a:

  • 370,89 euro (500 - 129,11 euro) dall'1.1.2020 e la detrazione massima ottenibile è di 70,47 euro (370,89 x 19%);
  • 258,23 euro (387,34 - 129,11 euro) fino al 2019 e la detrazione massima ottenibile è di 49,06 euro (258,23 x 19%), arrotondato a 49 euro.


La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che, dal 1º gennaio 2020, la detrazione IRPEF del 19% spetta soltanto se il pagamento delle spese è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del D. Lgs. n. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

 

L’ammontare della spesa va indicato in dichiarazione dei redditi nei righi da RP8 a RP13 del modello REDDITI PF 2020, con il codice spesa 29.

Quindi, se un contribuente nel 2019 ha pagato 500 euro di spese veterinarie del cane, la spesa massima che potrà detrarre per tale anno è di 387,34.
Quindi, nel rigo RP8 con il codice 29 dovrà indicare l’importo di 387 e potrà portare in detrazione dalle imposte un importo pari a: 387 – 129 = 49 Euro.