Lucia Daminato

Founder Junior

La fattura è alternativa allo scontrino elettronico

2020-01-31 10:52:45

Nel corso della 29esima edizione di Telefisco che si è aperta ieri, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno sciolto alcuni dubbi in merito al nuovo obbligo di fatturazione elettronica.

La memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico o procedura web dell'Agenzia delle Entrate rappresenta una nuova modalità di certificazione dei corrispettivi, sostitutiva dell'obbligo di rilasciare scontrini o ricevute fiscali.


È stato chiesto all’Agenzia se il rilascio spontaneo della fattura - in alcuni casi come, per esempio, quelli di artigiani e commercianti con poche operazioni giornaliere, prestazioni al domicilio del cliente, ecc. - potesse costituire una valida alternativa al nuovo adempimento telematico.


L’Agenzia conferma la perfetta alternatività tra scontrino elettronico e fattura, consentendo ai commercianti e ai fornitori di servizi a domicilio di utilizzare la fattura immediata per certificare i corrispettivi in luogo della memorizzazione e dell’invio tramite registratore telematico.


Alla luce di ciò, quindi, il contribuente può liberamente scegliere se certificare il corrispettivo con memorizzazione e invio con registratore telematico oppure con emissione della fattura.


Questa particolare semplificazione interessa anche i contribuenti in regime forfetario, che possono sostituire l'emissione dello scontrino elettronico e il connesso invio dei dati all'Agenzia delle Entrate con una fattura elettronica o cartacea. Questi contribuenti, infatti, sono vincolati all'emissione dello scontrino elettronico ma non della fattura elettronica.


Relativamente all'obbligo di rilasciare al consumatore il documento commerciale da parte dell’esercente al dettaglio, al momento in cui consegna i beni al cliente ovvero quando completa una prestazione in negozio, l’Agenzia specifica che tale documento commerciale non occorre se il cedente/prestatore invia al SdI la fattura entro i 12 giorni successivi.


Ovviamente, è stato specificato che si deve trattare di una fattura emessa in formato elettronico, salvo i casi in cui a determinati soggetti è consentita ancora la fatturazione cartacea.

L’importante è che la fattura – anche se semplificata perché l'importo non supera 400 euro – venga emessa entro il dodicesimo giorno successivo all'effettuazione dell'operazione ai fini Iva.


Telefisco 2020