Lucia Daminato

Founder Junior

La detraibilità delle spese scolastiche nel 2021

2021-04-08 17:27:24

Come detrarre le spese di istruzione nella dichiarazione 730/2021 o RedditiPF2021

Le spese sostenute per l'istruzione sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2021 (anno di imposta 2020).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021 è stato pubblicato il decreto MIUR del 30 dicembre 2020 con gli importi massimi previsti per la detrazione delle spese sostenute per Università non statali. 

Il punto sulle detrazioni delle spese scolastiche in questo approfondimento.

In generale, il legislatore ritiene che le spese sostenute ai fini dell’istruzione siano meritevoli di agevolazioni e per tale motivo dall’asilo nido all’università, ogni ciclo scolastico gode di una detrazione, con aliquota sempre pari al 19% ma diverse basi imponibili. Ad esempio:

  • la detrazione per la frequenza e il pagamento delle rette mensili dell’asilo nido (pubblico o privato) è del 19% su un importo massimo di 632 euro a figlio
  • la detrazione delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado è del 19% fino ad un massimo di 800 euro (è una delle novità della dichiarazione 2020)
  • la detrazione per l’affitto degli studenti fuori sede è del 19% su un importo massimo di 2.633 euro



Detraibilità delle spese scolastiche nel 2021

Relativamente alle dichiarazioni 2021 (anno di imposta 2020) quindi, l’importo massimo detraibile da indicare nel quadro E rigo E8-E10 codice 12 passa da 786 euro a 800 euro con una maggiore detrazione per ciascun alunno o studente.


Attualmente ci sono due tipologie diverse di detrazioni possibili sulle spese scolastiche:


Tipologia di spesa scolastica:


- le spese per la frequenza scolastica (*) : ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 800 euro


- erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (*) : ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo


(*) Come precisato dalle istruzioni dle modello 730/2021, la detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.


Per distinguere correttamente le due tipologie di spesa si può fare riferimento alla Circolare 3/E 2016 in cui l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrano nella previsione della lettera e-bis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica”. Come precisato nella stessa Circolare in ogni caso sono escluse dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.


Detrazioni fiscali spese universitarie 2021

Per quanto riguarda le spese universitarie sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per la frequenza di


- corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali,

- corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria,

tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Il decreto ai fini dell'anno di imposta 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021. 


Detrazioni fiscali corsi post laurea 2021

Il decreto del MIUR con gli importi delle tasse e dei contributi delle universita' non statali ai fini della detrazione d'imposta lorda anno 2021 (periodo di imposta 2020) contiene anche una tabella con i limiti dei corsi post laurea. Tali importi fanno riferimento ai corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello. 

Detraibilità spese mensa 2021: requisiti

Le spese sostenute per il servizio mensa sono detraibili in quanto comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’articolo 15, comma 1,lett.e-bis) del TUIR. In particolare tali spese sono detraibili anche se il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata:


- mediante la ricevuta del bollettino postale

- mediante la ricevuta del bonifico bancario

- mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno ed i dati dell’alunno o studente nel caso in cui per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento: in contanti, con altre modalità (come per esempio il bancomat) o con l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico

Il documento di pagamento deve:

- essere intestato al soggetto destinatario del pagamento (la scuola, il Comune altro fornitore del servizio)

- deve riportare nella causale:

- l’indicazione del servizio mensa,

- la scuola di frequenza

- il nome e cognome dell’alunno.

Detraibilità spese mensa 2021: a chi spetta la detrazione?

Se il documento comprovante la spesa per il servizio di mensa scolastica è intestato:


al genitore → la detrazione spetta interamente a quel contribuente

al figlio→ la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

Tuttavia, siccome ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.


Si ricorda che i documenti accertanti il sostenimento della spesa per il servizio mensa devono essere rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo (pertanto è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati).