Lucia Daminato

Founder Junior

IMU: ultimo giorno per il versamento senza sanzioni

2020-06-16 09:46:24

Oggi è l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento dell’acconto IMU 2020 senza incorrere in sanzioni.

Il DL Rilancio n. 34/2020, non ha previsto alcun differimento del termine, ad eccezione dell’esenzione dal pagamento della prima rata IMU per alberghi, pensioni e stabilimenti balneari. Tuttavia, in base a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020, che ha riformulato la disciplina relativa all’IMU, i comuni possono prevedere differimenti dei termini di scadenza ordinari a causa di situazioni particolari (articolo 1, comma 777, lettera b).


Pertanto, prima di procedere al versamento della prima rata IMU 2020 si consiglia di verificare, sul sito del comune in cui sono ubicati gli immobili soggetti al tributo, se è stato disposto un eventuale differimento del termine.


In caso di omesso o tardivo versamento è possibile regolarizzare la violazione fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso, che consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni. In particolare gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento: dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.


Ravvedimento “sprint”- Per coloro i quali decidano di effettuare il ravvedimento entro 14 giorni dalla scadenza, è prevista l’applicazione del “ravvedimento sprint”. La sanzione in questo caso sarà pari a 1/10 dell’1% per ciascun giorno di ritardo, con una percentuale massima dell’1,4 % qualora il ravvedimento fosse eseguito il 14esimo giorno, ossia il 30 giugno 2020.

Alla sanzione vanno aggiunti gli interessi di mora pari allo 0,05% per ogni giorno di ritardo.


Altri ravvedimenti - Oltre al ravvedimento sprint, la normativa prevede:

  • il ravvedimento breve, se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30°, che prevede l’applicazione della sanzione del 1,5%(1/10 del 15%)
  • il ravvedimento intermedio, con una sanzione del 1,67% (1/9 del 15%), effettuabile dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza
  • il ravvedimento lungo, nel caso in cui la regolarizzazione avvenga dal 91° giorno al termine per la presentazione della dichiarazione inerente l’anno della violazione, con una sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%).

Inoltre, l’articolo 10-bis del Decreto Fiscale n. 124/2019, collegato alla manovra di bilancio 2020, ha ampliato l’ambito operativo del ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per i tributi doganali e per le accise.


In particolare, è possibile ridurre l’importo dovuto:

  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione.

Ne consegue che le predette disposizioni di riduzione delle sanzioni ad 1/7, 1/6 e 1/5 del minimo trovano applicazione ove il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, inclusi quelli regionali e locali.


Alla sanzione vanno aggiunti gli interessi legali, oggi fissati al 0,05% su base annua e si calcolano in base ai giorni di ritardo (1/365 della misura annua al giorno) solo sulle somme dovute a titolo di imposta.