Lucia Daminato

Founder Junior

Dichiarazione di successione 2019 online

2019-04-10 13:45:47

La successione ereditaria è un processo giuridico che comporta il trasferimento del patrimonio ereditario dal soggetto defunto (anche denominato “de cuius“) ai suoi successori.

La dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione è un particolare adempimento a carico degli eredi chiamati all’eredità da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. La data di apertura della successione coincide generalmente con la data del decesso del de cuius.

La dichiarazione può essere presentata:

  • direttamente dal contribuente
  • tramite un intermediario

Come si presenta la dichiarazione di successione

Secondo le nuove regole, la dichiarazione di successione con la relativa domanda di voltura catastale, con riferimento alle successioni aperte successivamente al 3 ottobre 2006, deve essere presentata per via telematica. E’ stato consentito l’uso del modello cartaceo fino al 31 dicembre 2018.

Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006, è necessario comunque utilizzare le vecchie regole con la compilazione del Modello 4. Anche per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una precedente dichiarazione presentata con il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione.


Chi deve presentare la dichiarazione di successione

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali:

  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.


Contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione

Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha le seguenti caratteristiche:

  • valore dell’eredità non superiore a 100.000 euro
  • l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.


Come versare le imposte di successione

Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare:

  • l’imposta ipotecaria
  • l’imposta catastale
  • l’imposta di bollo
  • la tassa ipotecaria
  • i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).

Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione – convenzionato con l’Agenzia delle Entrate – e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.


Relativamente all’imposta di successione, questa è liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:

  • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
  • la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

La decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.