Lucia Daminato

Founder Junior

Decreto liquidità: tutte le misure

2020-04-07 06:36:53

Sospensione dei pagamenti fiscali e contributivi, finanziamenti a grandi, medie e piccole imprese, agevolazioni sulla prima casa. Queste, in sintesi, le misure introdotte dal decreto.

Restano sospesi i pagamenti fiscali e contributivi delle imprese ed alcune ritenute in carico ai lavoratori autonomi nei mesi di aprile e maggio. Lo stop resta vincolato al volume di ricavi o di compensi Al di sotto dei 50 milioni di euro, sarà necessaria una diminuzione degli incassi del 33%. Al di sopra di quella cifra, invece, bisognerà aver registrato un calo del 50%. I versamenti andranno fatti entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione o in cinque rate a partire da quel mese. La sospensione verrà accertata da Inps, Inail e da altri enti previdenziali, che poi la comunicheranno all’Agenzia delle Entrate affinché ci possa essere un controllo sui requisiti di chi ha beneficiato della sospensione. 


Per le imprese medio grandi e per le piccole e medie imprese, l’importo massimo di garanzie è di 200 miliardi. Di questi, 30 miliardi sono destinati alle Pmi come rafforzamento rispetto al supporto del fondo. Una quota di 50 miliardi all’export. L’impresa che ha utilizzato tutta la capacità e che ha presso quel fondo (ad esempio 5 milioni di finanziamento massimo) può rivolgersi a Sace. Per tutte le imprese la garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020 e per finanziamenti non oltre sei anni. La soglia del prestito è pari al 25% del fatturato 2019. La garanzia copre:

  • il 90% per imprese con più di 5 mila dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato;
  • l’80% per imprese con più di 5 mila dipendenti e fatturato tra 1,5 e 5 miliardi;
  • il 70% per imprese con fatturato oltre i 5 miliardi.

Il tasso d’interesse nel primo anno non deve superare lo 0,25% per le Pmi e lo 0,50% per le altre imprese.


Per le piccole e medie imprese, una garanzia al 100% di nuovi finanziamenti concessi per chi ha ricavi fino a 3,2 milioni e fino al minor importo tra il 25% del fatturato e 800mila euro. Non serve l’istruttoria del Fondo sul merito di credito ma il 100% si ottiene solo in forma mista: 90% Stato e 10% Confidi privati. Garanzia al 100% anche per prestiti i concessi alle piccole e medie imprese con fatturato fino a 800mila euro e fino al 15% del fatturato, quindi per un massimo di 120mila euro, per i quali è necessaria la valutazione del Fondo. I tassi di interesse saranno tra 0,2 e 0,5%. Negli altri casi, e fino a un importo massimo di 5 milioni di euro, la garanzia sarà concessa solo entro il 90%.


Per quanto riguarda le agevolazioni sulla prima casa, restano congelati i termini per acquisire i requisiti di accesso all’imposta di registro scontato. Ci sarà meno rigidità per non perdere il bonus da cui si decade se non si sposta la residenza entro 18 mesi o se non si riacquista entro un anno in caso di vendita prima dei 5 anni dal primo acquisto. I termini saranno congelati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

Prorogato fino al 30 aprile il termine per i sostituti d’imposta per consegnare la certificazione unica dei redditi 2019 a lavoratori o pensionati. Niente sanzioni, invece, per chi deve ancora trasmettere alle Entrate la certificazione unica se effettuerà l’invio sempre entro il 30 aprile. Viene dematerializzato il meccanismo delle deleghe alla consultazione della precompilata per evitare che i cittadini si debbano recare ai Caf o ai professionisti abilitati. Delega, che in assenza di stampanti o scanner, può anche non essere sottoscritta ma autorizzata ad esempio con un video o una e-mail allegando una foto. Le stesse modalità saranno consentite per l’accesso alle domande Inps. Resta l’obbligo di regolarizzare deleghe e documentazione alla fine dell’emergenza.


Prestiti automatici e più veloci fino a 25mila euro per piccole e medie imprese ma anche per persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, comunque non oltre il 25% del fatturato del beneficiario dell’ultimo bilancio. Il finanziamento dovrà essere restituito fino a 6 anni, partendo da non prima di 18-24 mesi. Tutte le misure previste dal precedente decreto Cura Italia, soprattutto relative alla semplificazione e alla gratuità dell’accesso, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020. per l’intero pacchetto del Fondo di garanzia, e quindi non solo per i prestiti fino al 25mila euro.


Rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa per evitare agli operatori la necessità di confrontarsi con un pacchetto di nuove regole.


Congelate le istanze di fallimento fino al 30 giugno, con l’eccezione di quelle avanzate dal giudice, e si interviene su concordati e accordi di ristrutturazione per favorire gli adempimenti. Sul Codice civile, stop alle misure sulla necessità di ricapitalizzazione quando il capitale precipita al di sotto dei limiti legali, presunzione poi di continuità aziendale nei bilanci sostenibili al 23 febbraio e misure per favorire l’afflusso di finanza da parte dei soci.

Il Golden power entra a tutti gli effetti tra gli strumenti a difesa dell’economia. Si passa, dunque, dalla difesa di imprese a tutela del principio della sicurezza nazionale alla tutela di aziende, qualunque sia la loro dimensione, considerate riconducibili all’interesse nazionale. Entra il settore finanziario, banche e assicurazioni. Ma anche quello sanitario e l’agroalimentare, tra gli altri, così come quelle piccole e medie imprese considerate strategiche per lo sviluppo del sistema Paese. Lo strumento si estende anche alle operazioni all’interno dell’Unione europea quando le acquisizioni sono superiori al 10%.


Infine, viene prorogata fino all’11 maggio la sospensione dei processi. Interessate le udienze di tutti i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, compresi quelli davanti alle commissioni tributarie, alla Corte dei conti e alla magistratura militare. La proroga non si applica ai procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare scadano nei sei mesi successivi all’11 maggio, a prescindere dalla richiesta dell’imputato.