Lucia Daminato

Founder Junior

Crediti d’imposta sulle locazioni: definite le modalità di cessione

2020-07-02 14:25:01

Ecco le modalità di cessione del credito di imposta per botteghe e negozi e del credito per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda dal 13 luglio

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 250739/2020 del 1° luglio 2020 vengono chiarite le modalità di cessione dei crediti di imposta per botteghe e negozi e dei crediti di imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo.

I suddetti crediti sono stati previsti dai decreti anti-covid e i beneficiari potranno cederli inviandone comunicazione alla agenzia delle entrate a partire dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 tramite i servizi web appositi della stessa agenzia. Con altro provvedimento della agenzia verrà disciplinata la possibilità di invio della comunicazione di cessione del credito sulle locazioni tramite intermediari autorizzati.

In particolare i crediti di imposta disciplinati dal provvedimento in oggetto riguardano:

  • botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
  • i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Ricordiamo che il credito di imposta può essere ceduto, oltre che utilizzato in modo diretto, dal beneficiario ai sensi dell’art 122 del DL 34/2020.

La cessione può avvenire nei confronti di vari soggetti inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari per la quota non utilizzata direttamente. Tali soggetti potranno a loro volta utilizzare i crediti ceduti (da loro ricevuti) in compensazione o cedendoli ad altri ancora.

Attenzione va prestata al fatto che con circolari n 8/E e 14/E del 2020 l’agenzia ha già chiarito che per poter fruire del credito di imposta è necessario che il canone sia stato effettivamente pagato.

La cessione del credito deve essere comunicata alla Agenzia delle Entrate tramite apposito modello scaricabile qui.


La comunicazione deve essere inviata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte del beneficiario che ha maturato il credito, e dovrà contenere, pena l’inammissibilità, i seguenti dati:

  • il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
  • la tipologia del credito d’imposta ceduto e, per il credito sulle locazioni degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda, il tipo di contratto a cui si riferisce;
  • l’ammontare del credito d’imposta maturato e, per il credito sulle locazioni degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda, i mesi a cui si riferisce;
  • l’importo del credito d’imposta ceduto;
  • gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
  • il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
  • la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

I cessionari dei crediti ceduti possono a loro volta decidere di utilizzare il credito:

  • in compensazione
  • cedendolo a soggetti terzi

L’utilizzo in compensazione con modello F24 va fatta con i servizi telematici della agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.


I crediti in compensazione possono essere fruiti a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cessione del credito previa accettazione da parte del cessionario da comunicare tramite le funzionalità dell’area riservata del sito web della agenzia. In altri termini il cessionario prima di poter utilizzare un credito in compensazione deve aver provveduto alla accettazione dello stesso da parte del cedente. Solo allora potrà procedere.

Da notare che la quota di credito ceduto non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata fatta la comunicazione non potrà più essere ceduta, compensata, né chiesta a rimborso.

Con prossimo provvedimento della agenzia verranno istituiti i codici tributi necessari all'utilizzo in compensazione dei crediti ceduti.

L’altra opzione di utilizzo da parte del cessionario è la ulteriore cessione entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la comunicazione della prima cessione del credito. In questo caso la comunicazione della seconda cessione deve, pena l’inammissibilità, essere fatta dal cedente, cessionario del primo credito, con le funzionalità dell’area riservata del sito della agenzia.


Il successivo cessionario potrà avere gli stessi diritti dei suoi aventi causa, dopo l’accettazione della cessione.