Lucia Daminato

Founder Junior

Corrispettivi telematici: chiarimenti Ade sui nuovi obblighi ed esenzione per vendite on line

2019-02-26 14:13:29

Dal 1° gennaio 2019, i soggetti della grande distribuzione e quelli ad essi equiparati che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico (si veda l’articolo 22 del decreto IVA), devono certificarle.

- fatta salva la richiesta di fattura (elettronica, con eccezione per i soli casi di esonero individuati nell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127), comunque obbligatoria nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (cfr. l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696);

- ex articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

In riferimento al 2019, tale forma di certificazione è attuabile su base:

  1.  volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018; 
  2. obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA (cfr. l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015); 
  3. obbligatoria, «per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici» (così l’articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 127).                                      

Vendite a distanza

Per le vendite a distanza, ovvero quelle «senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso», non costituiscono cessioni da/verso soggetti comunitari e pertanto sono esentate dagli obblighi di certificazione.

Le recenti disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi, infatti, non inficiano le regole generali in tema di IVA ed i chiarimenti già forniti in passato, secondo cui se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non soggetta all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del decreto IVA, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

I corrispettivi delle vendite dovranno, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del decreto IVA, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse.

 

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