Lucia Daminato

Founder Junior

Contributo a fondo perduto DL Rilancio: domande dal 30 marzo

2021-03-24 11:16:59

Contributi a fondo perduto, domanda entro la scadenza del 28 maggio 2021: la piattaforma per inviare l'istanza sarà attivata il 30 marzo.

Dal 30 marzo al 28 maggio 2021 sarà possibile inviare telematicamente la domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto disposto dall’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021 n.41; a stabilirlo il provvedimento 77923/2021 appena pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.




Il calcolo dell’importo del fondo perduto riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate è effettuato in relazione alla perdita media mensile di fatturato o corrispettivi registrata nel 2020 rispetto al 2019, secondo le seguenti percentuali:

  • 60 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
  • 50 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
  • 40 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
  • 30 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
  • 20 per cento se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.



Come si presenta l'istanza

L’istanza potrà essere presentata mediante:

  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate
  • oppure attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”

direttamente dal richiedente o dall’intermediario con delega al cassetto fiscale oppure con delega al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Nel periodo che va dal 30 marzo al 28 maggio 2021 sarà possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. Nello stesso periodo ma anche oltre la data del 28 maggio sarà possibile trasmettere la rinuncia al contributo.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

Come previsto dalla norma, il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, potrà essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta, esclusivamente in compensazione mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici. Il provvedimento dell’Agenzia specifica che l’utilizzo del credito sarà possibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.


Per il calcolo del contributo e verifica dei requisiti, ti segnaliamo un foglio di calcolo utile.





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