Lucia Daminato

Founder Junior

Bonus facciate 2020 : cos'è, come funziona

2020-02-18 09:20:26

Il bonus facciate ti consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per effettuare opere di pulitura e tinteggiatura delle facciate della tua abitazione.

Il bonus facciate prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.


Per poter fruire della nuova detrazione fiscale, gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.


La guida chiarisce uno degli aspetti meno chiari, ovvero l’ambito di applicazione della nuova detrazione fiscale. È, infatti, previsto che possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. 


Soggetti ammessi all’agevolazione


In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale le società semplici le associazioni tra professionisti i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). 


I soggetti esclusi dall’agevolazione


La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. 

Sono esclusi, per esempio, i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Infatti, il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato a imposta sostitutiva. 

Tuttavia, se essi possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno usufruire del “bonus facciate”. 


Per usufruire dell’agevolazione, i contribuenti interessati devono: possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie) detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. 


La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione. 


Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche: i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016. 


La guida dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, possono beneficiare del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020. 

Mentre le imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. 

Per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. 

Per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al “bonus facciate”. Invece, nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al bonus.

Bonus facciate 2020 : gli interventi agevolabili


Come già specificato, possono accedere alla detrazione fiscale del bonus facciate gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, ovvero tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). 

Sono, dunque, compresi gli interventi: di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. 

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). 

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo: il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. 

Sono escluse le spese: effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli. 

È possibile portare in detrazione anche: le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica) gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).


Bonus facciate 2020: modalità di pagamento


Persone fisiche non titolari di reddito d’impresa Per avere la detrazione del 90% occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) dal quale risulti: la causale del versamento il codice fiscale del beneficiario della detrazione il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). 


Contribuenti titolari di reddito d’impresa Gli stessi adempimenti previsti per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono essere osservati dai contribuenti titolari di reddito d’impresa che vogliono avvalersi del “bonus facciate”. Tuttavia, essi non hanno l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa