La Banca per me

Business & Finanza

Ecco i requisiti per accedere al nuovo regime forfettario 2019 !

2019-08-16 21:39:34

I requisiti per l’accesso al nuovo regime forfettario anche detto regime dei minimi 2019, tutti i dettagli sul dibattuto e complesso regime agevolato in questo articolo e nel libro consigliato per l'approfondimento !

Come noto la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Con la sua entrata in vigore sono stati abrogati a decorrere dal 2015 tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti:

  • il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
  • il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
  • il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011).

Per quanto riguarda il regime dei “minimi” (regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), l’art 10 comma 12-undecies del D.L.192/2014 (Decreto “Milleproroghe”) derogando a quanto disposto dall’art. 1 comma 85 della Legge di Stabilità 2015 ha prorogato fino al 31/12/2015 la possibilità di adottare tale regime agevolato.

Quindi dal 2016 il nuovo regime forfettario è diventato l’unico regime agevolato che può essere utilizzato sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attivitàche dai soggetti già in attività, previa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa ad eccezione di coloro che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei nuovi minimi i quali possono continuare ad applicarlo in via transitoria e fino alla scadenza naturale (il completamento del quinquennio e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età), fermo restando la possibilità di scegliere l’applicazione del nuovo regime forfetario, valutandone l’eventuale convenienza.

Proprio perché aperto a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, la norma ha introdotto numerosi requisiti per l’accesso e la permanenza negli esercizi successivi.

  1. 1

    Introduzione al nuovo Regime Forfettario
  2. 2

    Regime forfettario: requisiti per l’accesso
  3. 3

    Regime forfettario: le semplificazioni fiscali e contabili
  4. 4

    Nuovo regime forfettario: come si calcola il reddito e l’imposta
  5. 5

    Regime forfettario: come accedere, uscire e passare
  6. 6

    Nuovo regime forfettario: le agevolazioni per startup
  7. 7

    Nuovo regime forfettario: le agevolazioni contributive


Requisiti Soggettivi di accesso al regime forfettario 2019

Da un punto di vista soggettivo il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) purché in possesso dei requisiti stabiliti e che, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste. Le società di persone e i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del Tuir, quali le associazioni professionali invece, ne sono escluse.


Requisiti Oggettivi di accesso al regime forfettario

Da un punto di vista oggettivo invece l’accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono determinati requisiti.

La Legge di bilancio 2019 ha modificato i requisiti di accesso e di permanenza nel regime forfettario.

Fino al 31 dicembre 2018 l’accesso al regime e il mantenimento dello stesso negli anni successivi era possibile per i soggetti che nell’annualità precedente possedevano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

  • limite dei ricavi e compensi non superiore ai limiti indicati nella tabella allegata alla L. 190/2014 variabili da € 25.000 ad € 50.000 a seconda dell’attività esercitata;
  • spese per lavoro dipendente ed assmilati non superiori ad € 5.000 lordi;
  • costo complessivo per l’acquisto di beni ammortizzabili non superiore ad € 20.000.

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge n. 145/2018 sono stati abrogati i due requisiti relativi alle spese per lavoro dipendente e per i beni strumentali, mentre il limite dei ricavi e dei compensi (da ragguagliare ad anno) è stato innalzato a € 65.000 per tutte le attività.

Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1° gennaio 2019, pertanto per coloro che sono già in attività i requisiti vanno verificati sulla base dei dati dell’anno precedente (2018) mentre per chi intende iniziare una nuova attività, i requisiti vanno verificati su dati presunti.


Limite dei ricavi e compensi

Per accedere al regime agevolato i ricavi o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non devono essere superiori ai limiti indicati a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l’attività esercitata.

Si noti bene poi che si parla di ricavi o compensi, e non di reddito, in quanto come vedremo le spese sostenute non avranno rilevanza nel nuovo regime.



Ad esempio:

  • un ingegnere (codice attività 71.12.10) che nel corso del 2018 ha incassato compensi per € 41.000 potrà nel 2019 accedere al regime;
  • un agente di commercio di apparecchi elettrodomestici (codice attività 46.18.22) che nel corso del 2018 ha conseguito ricavi per € 26.000 potrà accedere nel 2019 al regime;
  • un imprenditore che gestisce una gelateria (codice attività 56.10.30) che nel 2018 ha conseguito corrispettivi per € 66.000 non potrà accedere nel 2019 al regime.

Il superamento della nuova soglia di Euro 65.000 determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo indipendentemente dalla misura dello sforamento: nel caso di superamento della soglie nel corso del 2019 il contribuente dovrà nel 2020 adottare il regime ordinario.

Il limite dei ricavi e dei compensi deve essere ragguagliato ad anno in caso di inizio di attività.

Ad esempio: se un professionista inizia l’attività professionale in data 01.07.2019 aderendo al regime forfetario, dato che i giorni di attività del 2019 sono 184, il limite di compensi che non deve essere superato per poter mantenere il regime forfetario anche nell’anno 2020 sarà pari a:

Per la verifica del computo del limite di ricavi o compensi nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, a decorrere dal 01.01.2019 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (nella versione precedente, fino al 31.12.2018 si doveva invece assumere il limite più elevato previsto per le diverse attività esercitate).

https://amzn.to/2KBUPVn

2