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L'Unione Europea (UE) sta apportando cambiamenti importanti

2021-06-02 14:16:42

A decorrere dal 1° luglio 2021, per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di e-commerce indiretto (ambito B2C) si segnala che....

L'Unione Europea (UE) sta apportando cambiamenti importanti alle regole sull'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Queste modifiche, che entreranno in vigore il 1° luglio 2021, avranno un impatto sui negozi che vendono verso altri paesi dell'Unione Europea (vendite a distanza) e sulle aziende extra-UE che esportano beni e merci all'interno dell'UE.

Questi cambiamenti consentiranno ai venditori di snellire le procedure burocratiche e ridurre le operazioni amministrative, e cambieranno il modo in cui i commercianti vendono all'interno dell'UE.
Per aiutarvi a comprendere quali azioni intraprendere, ecco una guida pratica sulle nuove regole IVA per ecommerce in vigore a partire dal 1° luglio 2021. 

Nuove regole IVA ecommerce 2021: quali sono le novità per i commercianti comunitari che vendono verso altri paesi dell'UE?

I cambiamenti principali hanno un impatto sulle soglie di protezione dell'IVA, sulle regole per gli ordini transfrontalieri, e sulle dichiarazioni fiscali per le imprese comunitarie:

Rimozione delle soglie sulle vendite a distanza. Attualmente, i negozi che effettuano vendite transfrontaliere devono registrarsi per assolvere l'IVA in altri paesi dell'UE quando raggiungono la soglia di volume specifica in quel paese.
Questa soglia è di 100.000 euro in Germania, e 35.000 euro in Italia e Francia. Il 1° luglio, queste soglie sulle vendite a distanza saranno abolite. I venditori che effettuano transazioni transfrontaliere dovranno applicare l'aliquota IVA del paese di destinazione, a meno che non si applichi la soglia per le micro-imprese.

Nuova soglia uniforme in tutta l'UE per le micro-imprese.

Le imprese le cui vendite transfrontaliere non superano i 10.000 euro annui possono continuare ad applicare l'aliquota IVA del paese UE di origine, indipendentemente dal paese di destinazione delle merci, e versare l'IVA localmente. 

One-Stop Shop (OSS).

I commercianti possono aderire al One Stop Shop (OSS) per dichiarare e pagare l'IVA su tutte le vendite effettuate verso altri paesi dell'UE. La procedura semplifica la dichiarazione dell'IVA ed evita ai commercianti di aprire una posizione fiscale in più paesi. I commercianti devono presentare una dichiarazione IVA trimestrale tramite lo sportello unico nazionale e tenere i registri di tutte le vendite OSS per 10 anni.

Quali sono i cambiamenti per le aziende extra-UE che esportano merci verso l'UE?

Per le imprese extracomunitarie, i principali cambiamenti riguardano la soglia IVA e la dichiarazione delle operazioni:

Nuova soglia IVA di 150 euro per le importazioni. Attualmente, i clienti che importano merci e beni dal valore intrinseco inferiore a 22 euro sono esenti dal pagamento dell'IVA. A partire dal 1° luglio 2021, per le aziende esportatrici che aderiscono al regime regime IOSS (Import One Stop Shop), questa soglia verrà aumentata a 150 euro.
I commercianti possono scegliere di riscuotere l'IVA sulle spedizioni di basso valore al momento della vendita, evitando il pagamento dell'IVA al momento dell'importazione delle merci.
Se invece scelgono di non riscuotere l'IVA, (delivery duty unpaid), quest'ultima sarà dovuta dal cliente. 

L'imposta verrà pagata dall'operatore postale/agente doganale per conto del cliente, e potrebbe richiedere ulteriori spese di intermediazione. In caso di vendite a distanza tramite marketplace online o piattaforma facilitatrice, il marketplace online o la piattaforma facilitatrice diventerà responsabile dell'IVA da versare sulle vendite.

Import One-Stop Shop (IOSS). I commercianti che scelgono di riscuotere l'IVA sulle vendite fino a 150 euro possono utilizzare il nuovo regime Import OSS (IOSS) per presentare una singola dichiarazione IVA mensile per tutte le esportazioni verso l'UE che non sono state effettuate tramite marketplace online o piattaforma facilitatrice.
L'adesione al regime IOSS è facoltativa.
I commercianti extra-UE che scelgono di utilizzare IOSS potrebbero dover nominare un rappresentante fiscale.
Interfacce elettroniche
Le interfacce elettroniche che "facilitano" la vendita di beni ai consumatori europei potrebbero essere soggette a ulteriori adempimenti per la riscossione e la dichiarazione dell'IVA nei seguenti casi:

I beni sono spediti da un paese extra-UE a un cliente nell'UE nell'ambito di una spedizione dal valore intrinseco non superiore a 150 euro;
I beni sono spediti all'interno dell'UE verso un cliente UE ma il venditore dei beni è un'azienda che non è stabilita nell'UE.
Domande frequenti
1. Come posso registrarmi per il regime OSS?

Ogni stato membro dell'UE avrà un portale online dove sarà possibile registrarsi.
Questa registrazione una tantum vi permetterà di vendere ai clienti in altri stati dell'UE dove non avete una presenza fisica senza necessità di aprire una posizione IVA locale. In Italia, le aziende già iscritte al MOSS verranno automaticamente registrate al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio. 

2. In quale paese dell'UE devo registrarmi per il regime OSS?


I commercianti dell'UE devono registrarsi nel paese in cui sono stabiliti. I commercianti extracomunitari devono in linea di principio registrarsi nel paese in cui si trovano le merci al momento della spedizione o del trasporto. Se le merci vengono spedite da più paesi UE, il commerciante extra-UE può scegliere il paese in cui registrarsi.

3. Quali sono gli adempimenti richiesti per il regime OSS?


Se aderite al regime OSS, dovrete:


Applicare l'aliquota IVA dello stato membro in cui i beni sono spediti o dove i servizi sono tassabili;
Riscuotere l'IVA dall'acquirente sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni o sulle prestazioni di servizi;
Presentare una dichiarazione IVA trimestrale elettronica attraverso il portale OSS dello stato membro in cui siete registrati per l'OSS;
Effettuare un pagamento trimestrale dell'IVA dichiarata nella dichiarazione IVA allo stato membro in cui siete registrati per l'OSS;
Tenere traccia di tutte le ricevute di vendita OSS ammissibili;

4. Perché dovrei registrarmi per l'OSS come commerciante UE?


Registrarsi per l'OSS semplifica la procedura di dichiarazione dell'IVA sulle vendite transfrontaliere e vi consente di evitare la registrazione multipla in più paesi.

5. La soglia IVA si applica agli importi con tasse incluse o escluse?


La soglia di 150€ è al netto delle tasse e riguarda solo il valore della merce (esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che non siano inclusi nel prezzo e non siano indicati separatamente in fattura). 

6. Perché dovrei registrarmi per IOSS come commerciante extra-UE che vende nell'UE?


Per i commercianti che scelgono di riscuotere l'IVA sulle spedizioni di basso valore verso gli acquirenti nell'UE, IOSS consentirà la presentazione di un'unica dichiarazione. Inoltre, le merci importate saranno probabilmente trattate più velocemente dalle autorità doganali o lasciate passare senza alcuna ispezione. Senza IOSS, le spedizioni potrebbero essere fermate alla frontiera per controlli aggiuntivi che potrebbero causare ritardi nella consegna e/o ulteriori spese di sdoganamento.

7. Non sono sicuro di come i recenti cambiamenti dell'IVA ecommerce UE impattino la mia attività. Cosa dovrei fare?


Se non siete sicuri di come questi cambiamenti impattino il vostro business, contattate un consulente fiscale o consultate le pagine dedicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e della Commissione Europea.



NOTA: Questo articolo può contenere delle semplificazioni e non è in alcun modo da intendersi come una consulenza legale, né instaura alcun tipo di relazione avvocato-cliente. Rivolgetevi a un professionista per informazioni specifiche relative alla vostra situazione. 

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