Giovanni Bonomo

Urlare "Io sono Fascista!" in autobus o in metrò. Che cosa rischio?

2019-01-07 14:36:03

La semplice esaltazione del fascismo in sé non è reato, pur nel vigore della disposizione transitoria XII della nostra Costituzione attuata dalla legge Scelba del 1952, che vieta la riorganizzazione del partito fascista o di qualsiasi partito che ne persegua i princìpi: prevale infatti la libertà di espressione del pensiero, costituzionalmente tutelata. Inoltre si possono costituire, al limite, movimenti sociali che perseguono scopi simili all'ex partito fascista, purché si rispetti il dettato costituzionale sulla libertà di associazione, che trova il solo limite nelle associazioni segrete e che perseguono fini politici mediante l'uso delle armi.

Tutti abbiamo sentito parlare, almeno una volta, del reato di "apologia del fascismo", per cui ci viene spontaneo chiederci quali siano fatti concreti che possono realizzare tale reato. La domanda che ci viene sottoposta nasce proprio dalla diffusa e un po' pittoresca popolarità di tale reato, che ci rimanda alla storia recente del nostro Paese.

Il reato di "apologia del fascismo" è previsto da una disposizione attuativa della XII disposizione transitoria della nostra Costituzione che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista: si tratta di una legge del 1952, nota come "legge Scelba" [1].

Ma elogiare l’ideologia fascista o l’operato di Mussolini, urlando "Io sono fascista!" o palesando altrimenti ammirazione per il Ventennio rientra nel reato di apologia del fascismo?

La Corte costituzionale si pronunciò sulla questione con una sentenza del 1957 [2], originata da più di un ricorso in cui si sollevava il dubbio di legittimità costituzionale della legge Scelba con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero [3], stabilendo che l’apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una semplice difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista.

Dunque, soltanto il tentativo di riorganizzare l'abolito partito fascista e di restaurare il regime del Ventennio può realizzare il reato di “apologia del fascismo”. A conforto di tale sentenza della Corte costituzionale è intervenuta poi una sentenza della Suprema Corte [4], precisando che la libertà di manifestare il proprio pensiero non trova limiti "ideologici" nella Costituzione, neppure quando la manifestazione abbia per oggetto il fascismo: ne consegue che per costituire reato di l’apologia del fascismo bisogna essere in presenza di in un'esaltazione tale da poter portare alla riorganizzazione del partito fascista.

La stessa Suprema Corte, peraltro, in una sentenza del 2009 [5] ha stabilito che il "saluto romano", espressione gestuale ben nota, non è espressione della possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma un'istigazione all’odio razziale, vale a dire che istiga alla violenza, e ciò rientra nella previsione nel reato in questione previsto dalla legge Scelba.

In effetti la libertà di manifestazione del pensiero non può sconfinare nell'istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista: il saluto romano è proprio la caratteristica tipica di quel contesto storico in cui il gesto era espressione di appartenenza (al regime fascista) e non di pensiero, e che serviva a provocare anche adesione alle idee bastate sulla superiorità e sull'odio razziale.

 

Si pone l'ulteriore problema, ha osservato la Corte, del contrasto con la successiva “legge Mancino” del 1993 [6], che punisce tutte le condotte di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Tornando ora al caso concreto e al quesito sottopostoci dal nostro lettore, possiamo concludere che la semplice esaltazione del fascismo in sé non è reato. Pur nel vigore della disposizione transitoria XII della nostra Costituzione attuata dalla legge Scelba del 1952, resta vietata in Italia la riorganizzazione del partito fascista o di qualsiasi partito che ne persegua i principi.

Qualora infatti non si tratti di "rivitalizzare" tale partito prevale la libertà di manifestare il pensiero costituzionalmente tutelata, anche qualora si arrivasse al caso estremo di costituire movimenti sociali che perseguono scopi simili all'ex partito fascista: ciò viene riconosciuto lecito purché si rispetti il dettato costituzionale sulla libertà di associazione, che trova il solo limite nelle associazioni segrete e che perseguono fini politici mediante l'uso delle armi [7].

avv. Giovanni Bonomo- Diritto24



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[1] Legge 23 giugno 1952 n. 645 “Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione”. All'art. 4, intitolato "Apologia del fascismo", si trova la seguente previsione: "Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell’articolo 1 è punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena (…) soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni. La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se (…) commesso con il mezzo della stampa (…)".

[2] Corte cost. sentenza del 26 gennaio 1957 n. 1.

[3] Art. 21 comma 1 Cost.: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

[4] Cass. Penale, Sez. II sent. del 06.06.1977.

[5] Cass. Pen. Sez. VI sent. n. 24184 del 17. 6. 2009. Con tale sentenza la Suprema Corte confermava la pena inflitta dalla Corte d'appello di Firenze a d un cittadino che, in concorso con altre persone, durante una pubblica riunione, aveva effettuato il saluto romano scandendo "slogan inneggianti al razzismo e al regime fascista".

[6] Legge 25 giugno 1993 n. 205 “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

[7] Art. 18 comma 2 Cost. "Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare". Viene in mente il movimento, poi diventato anche partito, Forza Nuova, che altrimenti non potrebbe esserci. E' utile ricordare la vicenda giudiziaria di Alberto Castagna, uomo di spicco dell’estrema destra di Isernia, iniziata nel 2007 e conclusasi nel 2010 con l’archiviazione: egli fondò il “partito fascista repubblicano” ma dopo poco tempo venne e denunciato per apologia del fascismo. L'archiviazione venne richiesta dal Pubblico Ministero e poi accolta dal Giudice delle Indagini Preliminari perché non si ravvisavano elementi sovversivi del'ordine democratico, né esaltazione della violenza, né incitazione all'odio e al razzismo, va le a dire che il Castagna non perseguiva i principi ideologici né il metodo di lotta del disciolto partito fascista.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/50959_se-mi-metto-a-urlare-io-sono-fascista-rischio-lincriminazione

 

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