Giovanni Bonomo

Diffamazione. Dalla parte dei giornalisti liberi.

2019-11-02 09:56:48

Ci sono tanti giornalisti liberi che non sono eroi ma cittadini normali che fanno il loro dovere informando. Chi fa il politico, o chi è comunque un personaggio pubblico, è ovvio che venga sottoposto a una verifica di attendibilità e di correttezza dei comportamenti, proprio per valutarne l'operato.

Non si può chiedere a un giornalista che pubblica un articolo su una questione di interesse generale, come la presunta corruzione di un politico, usando toni normalmente provocatori, un grado di precisione analogo a quello richiesto per stabilire la fondatezza di un’accusa in sede giudiziaria. Se le autorità giurisdizionali nazionali condannano il cronista per diffamazione senza tener conto di quest’aspetto e senza valutare il diritto della collettività a essere informata su questioni di interesse generale, è certa la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il giornalismo usa spesso toni provocatori proprio per svegliare l’opinione pubblica e informare, anche emotivamente, la cittadinanza. Va da sé che non è possibile pretendere dal giornalismo un grado di precisione analogo a quello richiesto per stabilire la fondatezza di un’accusa in sede giudiziaria. Pretendere l’uso di un linguaggio tenero e preciso nei particolari significa non comprendere la professione di giornalista. Il giornalista non è un P.M.

Lo ha chiarito più volte la CEDU Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella condanna di Stati membri per la violazione dell’articolo 10 della Convenzione che assicura la libertà di espressione perché i giudici nazionali non si sono attenuti ai princìpi, fondanti tale norma, in materia di libertà di stampa, non tenendo nella dovuta considerazione il fatto che la stampa ha l’obbligo di informare su questioni di interesse generale e che la collettività ha diritto di riceverle.

Deve trattarsi, precisa la Corte di Strasburgo, di notizie legate alla funzione pubblica del politico, senza riferimento alla vita privata di questi e senza che traspaia, dal testo dell’articolo, alcun intento diffamatorio, nel rispetto quindi delle regole deontologiche. Quando si usano giudizi di valore questi devono avere una base fattuale sufficiente a costituire un ragionevole fondamento per le critiche.

Certo non si può chiedere a un giornalista, chiarisce la CEDU, la stessa precisione e accuratezza che compete alle autorità giudiziarie per accertare la colpevolezza. Gli standard sono diversi così come gli obblighi. D’altra parte, il giornalista non deve certo provare le accuse ma solo fornire un fondamento ragionevole alla base delle critiche espresse sulla stampa. E questo anche con toni provocatori. Sono note le vicende di noti giornalisti assolti alla fine in ultima istanza avanti alla CEDU, che ha condannato lo Stato italiano a risarcire i danni morali.

La Corte di cassazione ha recentemente fissato, conformemente a tale indirizzo della Corte europea, importanti principi in tema di libertà di stampa e di diritto di critica nei confronti di uomini politici ed ha quindi assolto con formula piena dall’accusa di diffamazione “perché il fatto non costituisce reato”.

Avv. Giovanni Bonomo – Diritto 24







Fonte: https://alchimista1.blogspot.com/2019/11/diffamazione-dalla-parte-dei.html


 

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