Flavio Freschi

Top Founder President

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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

2018-10-05 06:41:11

DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - REQUISITI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DELL’ENEA

L’art. 14 co. 2-quinquies del DL 63/2013 prevede che, in relazione agli interventi volti alla riqualificazione energetica che consentono di beneficiare della detrazione fiscale, l’ENEA effettui controlli, anche a campione, sull’attestazione della prestazione energetica degli edifici asseverata da professionisti abilitati. A tal fine, con il DM 11.5.2018 (pubblicato sulla G.U. 11.9.2018 n. 211) sono state disciplinate: • le procedure e le modalità con le quali l’ENEA effettua i controlli, sia documentali che in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all’art. 14 del DL 63/2013, nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dal decreto di cui al co. 3-ter del suddetto art. 14; • le modalità per la rendicontazione delle spese relative al programma di controlli e la successiva erogazione dei relativi importi. Entro il 30 giugno di ogni anno (per l’anno 2018 il termine dovrà inevitabilmente slittare), l’ENEA elabora un programma di controlli a campione sulle istanze relative a lavori di riqualificazione energetica conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente e trasmesse attraverso l’apposito portale. Il campione non può eccedere, in termini numerici, lo 0,5% delle istanze prodotte, e la scelta avviene sulla base dei seguenti criteri: • interventi che hanno diritto ad una maggiore aliquota; • istanze che presentano la spesa più elevata; • istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari. Per ogni istanza oggetto di controllo, l’ENEA dovrà comunicare l’avvio del procedimento mediante lettera raccomandata a/r o PEC indirizzata al soggetto beneficiario della detrazione oppure, se l’intervento è riferito a parti comuni condominiali, all’amministra¬tore del condominio, sulla base dell’indirizzo comunicato all’atto della trasmissione dei dati. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il beneficiario della detrazione o l’ammi¬¬nistratore di condominio deve trasmettere, tramite PEC indirizzata a [email protected] ed in formato PDF, la documentazione prevista per le varie tipologie di interventi sulla base delle indicazioni riportate nelle schede tecniche sul sito dell’ENEA, salvo che la stessa sia già stata inviata. Se gli interventi riguardano gli impianti, occorre anche allegare le dichiarazioni di conformità rilasciate dall’installatore ai sensi del DM 37/2008 e, se pertinente, il libretto di impianto ex DM 10.2.2014. Entro 90 giorni l’ENEA deve verificare la documentazione ricevuta e comunicare l’esito del controllo al beneficiario. L’accertamento documentale produce esito negativo se: • la documentazione, anche a seguito di integrazioni, risulti carente; • oppure non risultino soddisfatti i requisiti e le condizioni previste dalla norma per poter beneficiare della detrazione fiscale. Su almeno il 3% del campione selezionato (0,5%), l’ENEA deve effettuare annualmente controlli in situ. L’avvio del procedimento è comunicato con lettera raccomandata a/r o mediante PEC, con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data fissata per il sopralluogo. L’appuntamento può essere rinviato una sola volta e, in ogni caso, la verifica deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione. Durante il controllo in situ devono essere presenti: • il soggetto beneficiario della detrazione; • ovvero l’amministratore per conto del condominio; • il tecnico o i tecnici firmatari della relazione di fine lavori, quando necessario. In sede di sopralluogo i tecnici dell’ENEA potranno richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile, nonché effettuare fotografie, concludendo la propria attività con un apposito verbale. L’accertamento in situ produce esito negativo se: • la documentazione trasmessa all’ENEA risulta difforme rispetto alle opere effettivamente realizzate; • sono tenuti comportamenti ostativi od omissivi nei confronti dei tecnici dell’ENEA incaricati. Una volta terminati gli accertamenti, l’ENEA trasmetterà all’Agenzia delle Entrate una relazione funzionale alla valutazione circa l’eventuale decadenza dalla detrazione. Sarà la stessa Agenzia che, valutata la documentazione, provvederà se del caso a emettere il provvedimento di diniego. L’ENEA provvederà inoltre a segnalare ai corrispondenti Ordini di appartenenza dei professionisti firmatari le eventuali discordanze al fine di attivare nei loro confronti le azioni di responsabilità.

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