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DAL 2019 TUTTI I CAPITAL GAIN AL 26%
IMPOSTA SOSTITUTIVA
La legge di bilancio 2018 ha riformato in modo significativo il regime dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, uniformando il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze “qualificati” a quello delle analoghe componenti di natura non qualificata e prevedendone quindi la tassazione rispettivamente con ritenuta a titolo d’imposta o con imposta sostitutiva del 26%.
Prima delle modifiche in commento, le plusvalenze su partecipazioni qualificate (non black list) erano tassate in capo alle persone fisiche non imprenditori:
- nel limite del 40%, se realizzate entro il 31 dicembre 2008;
- nel limite del 49,72%, se realizzate dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017;
- nel limite del 58,14%, se realizzate dal 1° gennaio 2018.
A partire dai redditi diversi realizzati dal 1° gennaio 2019, invece, le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate scontano l’imposta sostitutiva del 26%.
Con l’approvazione della L. 205/2017, anche le società semplici e gli enti non commerciali applicano l’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze derivanti da partecipazione qualificate e non qualificate, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.
In merito alla cessione di partecipazioni da parte di soggetti non imprenditori, la plusvalenza (o la minusvalenza) che rappresenta il presupposto impositivo del capital gain si origina con il trasferimento della proprietà della partecipazione o del titolo.
Tuttavia, secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria, tale plusvalenza diviene imponibile quando viene percepito il corrispettivo (circ. 27 giugno 2014 n. 19).Pertanto, il trasferimento di proprietà della quota sociale è il presupposto per il realizzo della plusvalenza (minusvalenza) da cessione, che viene attratta a tassazione nel rispetto del “principio di cassa”, secondo la regola generale vigente per i redditi diversi.
Se nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui si effettua la cessione, il contribuente ha percepito delle somme a titolo di acconto, esse verranno computate ai fini della determinazione del corrispettivo, perché, applicando questo principio, gli acconti non sono imponibili nell’anno in cui sono percepiti, ma in quello in cui la cessione si perfeziona.
Perciò, se si stipula un contratto preliminare che prevede la corresponsione di acconti nell’anno 2018 e la stipula del contratto (o dell’atto) definitivo nell’anno 2019, le somme percepite a titolo di anticipazione saranno imponibili nel periodo d’imposta in cui la cessione si realizza, ossia il 2019.
Se viene pattuito un corrispettivo dilazionato, opera il principio contenuto nell’art. 68 comma 7 lett. f) del TUIR, ai sensi del quale “nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta”.