Aggiornamento del DVR: come darne evidenza formale
Un nostro utente ci chiede quale può essere il modo migliore per formalizzare l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, a seguito di una specifica richiesta da parte di organismo di controllo.Risponde Fabio Rosito, responsabile sviluppo scientifico di AimSafe.
Il documento di valutazione dei rischi non ha una scadenza temporale prefissata per legge, come invece capita, ad esempio, per i rischi fisici. Tuttavia, anche questo documento, essendo legato alla realtà aziendale, è necessario venga aggiornato.
La normativa, sebbene non imponga un periodo specifico per l'aggiornamento, riporta, all'articolo 29 comma 3, una serie di casistiche che rendono obbligatorio l'aggiornamento della valutazione dei rischi ed eventualmente, del documento correlato.
Vediamo di seguito, i casi che rendono obbligatorio aggiornare la valutazione dei rischi e il documento correlato:
1) modifiche del processo produttivo: si intende nuove attrezzature, nuovi processi di lavoro, nuove attività o modifiche ai processi esistenti. In particolare, se sono state apportate modifiche a seguito del piano di miglioramento, queste andranno inserite nel DVR. In prima istanza, queste implementazioni le andrete a evidenziare sempre nel piano di miglioramento, generato da AimSafe e allegato al DVR, indicando la data di attuazione e l'eventuale data di controllo dell'efficacia. Dopodichè, alla prossima emissione del documento completo, quelle misure andranno riportate nei campi "misure di prevenzione e protezione" all'interno delle schede a cui si riferisce il miglioramento apportato;
2) modifiche dell'organizzazione del lavoro: se si andranno ad implementare lavorazioni su turni, part time ecc. queste modifiche, se determinano un impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori, andranno inserite. Porrei particolare attenzione, quando si considerano modifiche ai turni di lavoro, garantire la presenza di incaricati antincendio e primo soccorso in numero adeguato e valutare l'eventuale presenza di lavoratori isolati e l'uso di dispositivi uomo a terra;
3) grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione: nel corso degli anni, si sviluppano conoscenze che vanno a migliorare il livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Parliamo dell'introduzione di nuovi rischi, finora non considerati con la necessaria attenzione, ma anche nuove misure di prevenzione e protezione che vanno valutate. Ad esempio, potrebbe capitare di imbattersi in una nuova maschera con filtri che potrebbe risolvere diversi problemi nel reparto verniciatura. Dovrò valutarne le caratteristiche, rispetto ai rischi presenti, farle provare ad un certo numero di lavoratori, quindi decidere se implementarle. In questo caso, se decideremo di adottare questa nuova maschera, andremo a cambiare l’indicazione nei DPI assegnati all’attività in allegato alla scheda. Se, invece, il processo di cambio sarà da svolgersi nel tempo, questo andrà inserito nel piano di miglioramento;
4) a seguito di infortuni significativi: quando avvengono degli infortuni, soprattutto se particolarmente gravi, è necessario analizzarne la causa per capire se, nella nostra valutazione, quel rischio specifico era stato correttamente individuato e gestito. Eventuali misure di miglioramento decise a seguito dell’evento, andranno inserite nel piano di miglioramento o, se immediatamente applicate, nel DVR;
5) quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità: come succede per gli infortuni anche le malattie professionali o anche solo alcuni peggioramenti nella popolazione lavorativa, possono determinare la necessità di analizzare il contenuto della valutazione dei rischi per decidere eventuali integrazioni o modifiche.
Qualsiasi condizione di cui sopra, deve portare, prima di tutto, ad aggiornare la valutazione dei rischi, ovvero il processo aziendale che porta a prendere decisioni che possono avere un impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori; questo deve avvenire immediatamente o, nel caso di modifiche pianificate, prima della modifica stessa, per poterne valutare tutte le possibili conseguenze.
Per quanto concerne il documento di valutazione dei rischi, questo andrà aggiornato entro e non oltre 30 giorni.
Come diamo evidenza dell’aggiornamento?
Si possono verificare diversi casi:
1) Implementazione di una modifica pianificata nel piano di miglioramento: in questo caso, non dovremo modificare il DVR ma sarà sufficiente compilare i campi di attuazione della misura nella tabella del piano di miglioramento allegato al DVR;
2) Modifiche che non determinano variazioni del DVR: ad esempio se cambiano alcuni attori della sicurezza ma la valutazione dei rischi rimane attuale, può essere sufficiente un verbale in cui le parti, compresi nuovi attori, confermano la bontà del documento attuale rimandando ad eventuali futuri aggiornamenti. Stessa cosa per infortuni che non necessitano di modifiche al DVR;
3) Modifiche che influiscono sul contenuto del DVR: in questo caso, dovremo andare a modificare le parti di riferimento e riemettere il documento con una nuova edizione.
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