STORIA D'ITALIA
In questa seconda parte affrontiamo il complesso sistema dei magistrati e delle varie assemblee nella Roma Repubblicana
L'APPARATO MAGISTRALE
Seppur non sappiamo quando precisamente sia nata la suddivisione dell'intero sistema magistratuale della Repubblica, possiamo solamente fare dei passi cercando di collegare le varie modifiche ed evoluzioni che esso ha avuto.
Dopo la caduta della monarchia, il potere immenso del Rex, l'Imperium, sarà affidato in maniera limitata a delle cariche pubbliche.
Se all'inizio si pensa esistesse un preator maximus o un magister populi, l'affermazione del sistema avverrà con la limitazione dei poteri legando i vari organi politici.
Questo permetterà una sorta di equilibrio nella Repubblica e le cariche saranno rette dal popolo il quale, tramite elezioni, voterà.
I magistrati tuttavia saranno legati al popolo anche tramite la fides, una sorta di vincolo etico.
Se l'annualità, la collegialità e l'intercessio, il potere di mettere veto su una proposta di un magistrato pari o inferiore di grado; hanno limitato i poteri, un passo verso la solidità politica lo abbiamo con il ius provocationis (lex Valeria del 300 aC) che garantiva al condannato di poter invocare un processo presso l'assemblea del popolo se si sentiva colpito da un giudizio ingiusto.
Questa complessità quindi porterà ad essere quel legame politico tra il Senato e le varie comitia/concilia, assumendo anche il potere di ius agendi cum patribus e cum populo o cum plebe che permetteva loro di convocare il Senato e le assemblee per sottoporre alcuni progetti e chiederne l'approvazione.
Un altro tassello di questo meccanismo era il cursus honorum cioè un percorso di varie cariche prima di arrivare consolato.
Un cittadino infatti doveva farsi eleggere a:
-la questura
-la edilità
-il tribunato della plebe(per i plebei)
-la pretura
-il consolato e la censura.
Potere militare ed auspicia
In questo ambito invece poteva accadere che il magistrato con l'imperium guidasse le legioni fuori da Roma e il suo mandato annuale si concludesse.
Per tappare questa pericolosa possibilità, durante il IV sec aC con il Prorogatio Imperii, il magistrato uscente deponeva l'Honos(carica) ma manteneva il potere in una determinata provincia.
Giustizia
Nell'ambito della giustizia, dopo l'espansione dei rapporti di Roma, alla carica di pretore veniva affiancata quella di pretore peregrino.
Egli era una figura che doveva gestire le dispute tra forestieri e cittadini romani, superando lo ius civile e dando forma allo ius gentium.
Tramite la legge Cornelia del 67 aC, quando saliva in carica, aveva il dovere di definire le linee alle quali si sarebbe attenuto durante il suo mandato, rispettandole per l'intero periodo del suo esercizio.
Anche gli edili erano incaricati di doveri giudiziari durante le fiere e i mercati.
Altre figure con poteri giudiziari erano:
-Triumviri capitales, avevano funzioni di polizia carceraria e potevano sostituire il pretore a Roma;
-Centumviri, giurati durante i processi.
Finanza, Urbe e Censo
Nella finanza invece abbiamo un triumviri monetales che gestiva la Zecca.
I censori curavano il tesoro dello stato e gli appalti statali mentre i questori gestivano l'erario.
A livello cittadino, l'edilizia urbana e l'organizzazione di giochi e spettacoli, era affidata agli edili plebei e ai curali.
Era considerato un ottimo trampolino per arrivare alle magistrature superiori.
I censori, elette ogni 5 anni per un impiego di 18 mesi, erano delle figure statali che dovevano verificare il censo e le proprietà dei cittadini.
Magistratura Plebea
Il tribuno della plebe esercitava invece un potere un po' distaccato dal mondo romano.
Esso era una figura potente che legiferava molto spesso ed aveva la possibilità di poter convocare assemblee molto più facilmente rispetto ai consoli.
La Dittatura
Un'ultima figura fu quella del dittatore, una carica straordinaria che durava 6 mesi, ed era nominato dal console sotto indirizzamento del Senato con compiti ben precisi e al suo fianco veniva posto un Magister equitum.
LE ASSEMBLEE POPOLARI
I comizi curiati erano una struttura di tipo gentilizio e per base ereditaria.
Era formato da 30 littori che rappresentavano le varie curie della tradizione romulea.
Questa tipologia di assemblea su base famigliare andò a sfaldarsi con la Lex Saenia del 30aC.
Tuttavia mantenne la sua produzione di lex curiata de imperio per i consoli e i pretori.
I comizi centuriati erano divisi in base al censo ed era chiamato dai magistrati cum imperio.
La divisione nelle cinque classi note si avrà intorno al V sec aC, eliminando la semplice divisione tra Classis ed Infra Classem.
Continueranno a mantenere una divisione tra equites e pedites, necessari per formare i vari reparti militari.
Le 18 centurie di equites forniti di cavallo pubblico(equus publics) mentre gli altri venivano suddivisi in base alla fascia censitoria.
Ogni classe era ulteriormente suddivisa in due: gli Iuniores(17-45 anni) e i Seniores(46-60).
La prima classe forma 80 centurie, la seconda/terza/quarta formano 20 centurie l'una, la quinta una centuria da 30.
Inoltre venivano inserite 2 centurie di fabbri, 2 di cornicines e tibicines e una di immunes della milizia.
Questo assetto fu mantenuto fino a metà del III sec aC.
Dopo di che si tramutò in una prima classe formata da 70 centurie, la suddivisione tra Iuniores e Seniores avvenne solo con la prima classe.
Così facendo la classe più ricca e più vecchia aveva un peso maggiore rispetto alle altre.
Il comizio tributo era convocato dai consoli o dai pretori.
Suddiviso in base alle tribù dell'epoca, cioè 31 rustiche e 4 urbane nel 241 aC.
Nelle tribù rustiche venivano iscritti tutti i piccoli, grandi o medi proprietari mentre in quelle urbane i nullatenenti.
Controversia sarà la faccenda dei liberti che daranno vita a dei contrasti.
Il concilium plebis era convocato dal tribuno della plebe e si suddivideva in base al territorio e non in base al censo.
I vari proprietari non venivano selezionati in base alla grandezza del loro podere e ciò permetteva anche ai più piccoli proprietari di parteciparci.
Nelle loro varie funzioni, le assemblee avevano anche il compito di eleggere determinati magistrati.
Quelli cum imperio e i censori venivano eletti dal dai comizi centuriati, le figure sine imperio dai comizi tributi mentre tutte le cariche plebee erano elette dai concilia plebis.