Davide Di Natale

Founder Executive

Decreto semplificazioni: domicilio digitale da comunicare entro il 1 ottobre

2020-09-24 12:55:59

Sanzioni amministrative per società e imprese individuali

   

Sanzioni amministrative per società e imprese individuali

Fatto salvo quanto previsto per le imprese di nuova costituzione, alle imprese costituite in forma societaria, che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, verrà irrogata la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata. E qui le cose si fanno davvero serie, dato che si va da un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro per il pagamento in forma ridotta entro 90 giorni).

La sanzione è addirittura triplicata per le imprese individuali, rispetto a quanto previsto dall’art. 2194: per esse si va da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 (importo che scende a 60 euro per il pagamento in forma ridotta entro 90 giorni).

Diffida e sospensione per i professionisti inadempienti

Con la sostituzione integrale del comma 7-bis dell’art. 16 del D.L. n. 185/2008 (decreto Anticrisi), si stabilisce che in caso di omessa comunicazione del proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, il professionista sia obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiereentro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. Se non ottempera nemmeno alla diffida, dovrà essere sospeso dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.